Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti: "L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo".
Nota all'art. 5: Il testo vigente dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4. - L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facolta' di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Avverso il decreto della corte d'appello e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Salvo quanto e' stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza". Avvertenza: Si tenga presente che la corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76 (in G.U. n. 136 del 3 giugno 1970) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'attuale comma quinto, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.