Art. 7. 
 
  1. L'articolo 6  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975,  n.  152,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. Se la proposta riguarda la misura della  sorveglianza
speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il  presidente  del
tribunale, con decreto, nella pendenza del  procedimento  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 4, puo' disporre il temporaneo ritiro  del
passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio  di
ogni altro documento equipollente. 
   2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo'
altresi' disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via
provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino  a  quando  non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione".