Art. 8. 1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "anche se non vi sia stata diffida," sono sostituite dalle seguenti: "anche se non vi e' stato preventivo avviso,".
Nota all'art. 8: Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2. - Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresi' venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi e' stato preventivo avviso, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata".