Art. 8. 
 
  1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  le  parole
"anche se non vi sia stata diffida," sono sostituite dalle  seguenti:
"anche se non vi e' stato preventivo avviso,". 
 
          Nota all'art. 8: 
             Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 2. - Le misure di prevenzione  della  sorveglianza
          speciale e del divieto  o  dell'obbligo  di  soggiorno,  ai
          sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 
          1423, possono altresi' venir proposte dai procuratori della
          Repubblica, anche se non vi  e'  stato  preventivo  avviso,
          ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 
          4 della legge precitata".