Art. 3.
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle
norme  vigenti,  con  provvedimento  formale  previsto dai rispettivi
ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di
ufficio.
  2.  Nello  stesso  termine  di  cui al comma 1, i competenti organi
delle  singole  amministrazioni,  previo  giudizio  di  congruita' in
ordine   a   quanto   previsto   dal   comma   1,  sotto  la  propria
responsabilita',   comunicano   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica, le situazioni di
esubero   e   di   carenza  di  personale,  per  ogni  circoscrizione
provinciale  e  sede,  distinto  per  qualifica o categoria e profilo
professionale,   evidenziando   altresi'  le  situazioni  relative  a
posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo.
  3.   Le   amministrazioni   hanno   altresi'   l'obbligo   di  dare
comunicazione  al  personale  interessato dell'appartenenza a profili
professionali risultanti in esubero.
  4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti,
e'   investito   il   Consiglio   dei   Ministri  per  i  conseguenti
provvedimenti.