IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987,
n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259  del  5  novembre
1987,   concernente   disposizioni  in  materia  valutaria  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;
  Visto  l'art.  6,  comma  quinto, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 454 che prevede  la  possibilita'  di  introdurre
deroghe aventi carattere generale ai divieti e agli obblighi previsti
in tema di monopolio e di gestione cambi da parte  del  Ministro  del
commercio  con  l'estero  e del Ministro del tesoro, sentita la Banca
d'Italia;
  Visto  il  decreto ministeriale 1› febbraio 1988, n. 21, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  2  febbraio   1988   recante
disposizioni   di   attuazione   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
  Vista  la  nota n. 43375 del 25 luglio 1988, riprodotta in allegato
al  presente  decreto,  con  la  quale  vengono  impartite  direttive
all'Ufficio  italiano  dei  cambi relative alle istruzioni in tema di
monopolio dei cambi alle banche abilitate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decretano:
                               Art. 1.
  Le  banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie ed in cambi
possono, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1987, n.
454, aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero
di  durata  superiore  a  18  mesi,  fatta  eccezione  per  i crediti
finanziari connessi ad accordi intergovernativi.
  Anche  l'erogazione di fondi a valere sulle linee di credito di cui
al primo comma deve essere effettuata nel  rispetto  dei  vincoli  di
posizione previsti a carico delle banche abilitate.
  Deroga  generale  analoga  a  quella  di  cui  al  primo  comma  e'
accordata, nell'ambito dei rispettivi limiti operativi, agli istituti
di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata.