Art. 2.
  Le  richieste  di  autorizzazione  relative alle linee di credito a
favore dell'estero non liberamente concedibili ai sensi dell'art.  1,
si intendono accolte qualora il Ministero del commercio con l'estero,
trascorsi  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  non
fornisca motivata risposta interlocutoria o negativa.
  Per  comprovare  l'avvenuto  decorso  del  termine  di cui al comma
precedente si applica l'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 1›
febbraio 1988, n. 21.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1› ottobre 1988.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 26 luglio 1988
                           Il Ministro del commercio con l'estero
                                        RUGGIERO
Il Ministro del tesoro
       AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI