Art. 2. 1. L'esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario associato di coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline disposta dall'articolo 44, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non riguarda coloro che siano stati membri della commissione per i giudizi di idoneita' di cui all'articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 2: - Il testo del comma quinto dell'art. 44 del D.P.R. n. 382/1980, e' il seguente: "Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione per professore associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline". - Il testo dell'art. 51 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, e' il seguente: "Art. 51 (Giudizio di idoneita'). - I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento. Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto. Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola".