Art. 2.
  1.  L'esclusione  dalle  commissioni  giudicatrici dei concorsi per
professore universitario associato di coloro che siano  stati  membri
della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente
per lo stesso raggruppamento di discipline disposta dall'articolo 44,
comma  quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, non  riguarda  coloro  che  siano  stati  membri  della
commissione  per  i  giudizi  di idoneita' di cui all'articolo 51 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo del comma quinto dell'art. 44 del D.P.R. n.
          382/1980, e' il seguente:  "Ciascun  commissario  puo'  far
          parte di una sola commissione per professore associato. Non
          possono far parte delle commissioni coloro che siano  stati
          membri    della    commissione   del   concorso   associato
          immediatamente precedente per lo stesso  raggruppamento  di
          discipline".
             -  Il  testo  dell'art.  51 del D.P.R. n. 382/1980, come
          modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n.  478,
          e' il seguente:
             "Art.  51  (Giudizio  di  idoneita').  -  I giudizi sono
          espressi, per  ciascun  raggruppamento  di  discipline,  da
          apposite  commissioni  nazionali composte da tre professori
          ordinari  o  straordinari  e  formate  con   le   modalita'
          stabilite nel precedente art. 45.
             Ove  il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per
          un determinato raggruppamento  disciplinare  superi  le  80
          unita',   si   provvedera'   alla   costituzione   di  piu'
          commissioni.  I  concorrenti  saranno   distribuiti   nelle
          commissioni in parti uguali, per sorteggio.
             La  commissione  deposita  la relazione conclusiva entro
          quattro mesi  dalla  data  della  sua  prima  convocazione.
          L'approvazione  degli atti avviene con decreto del Ministro
          della pubblica  istruzione,  previo  parere  del  Consiglio
          universitario  nazionale.  Essa  puo' essere anche parziale
          allorche'  i  rilievi  siano  scindibili  e  non  investano
          l'intero procedimento.
             Il   giudizio   e'   inteso   ad  accertare  l'idoneita'
          scientifica  e  didattica  del  candidato  ad  assumere  le
          funzioni di professore associato.
             Esso  e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici
          presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui
          svolta.
             Nella  valutazione  saranno  tenuti  in considerazione i
          giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e
          sulle funzioni svolte dai candidati.
             Sui   singoli   candidati   vengono  formulate  motivate
          relazioni  scritte  attestanti  l'attivita'  scientifica  e
          didattica da loro svolta.
             Tali   relazioni   vengono   pubblicate  nel  Bollettino
          ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
             Coloro  che  hanno  presentato  domanda di ammissione ai
          giudizi di  idoneita'  nella  prima  tornata  e  non  hanno
          superato   il   giudizio   possono  presentare  domanda  di
          ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
             Le  domande  devono  contenere  l'esplicito  impegno  ad
          osservare, in  caso  di  giudizio  positivo,  le  norme  in
          materia   di   tempo   pieno,   di   tempo  definito  e  di
          incompatibilita' previste nel presente decreto.
             Per  i  giudizi  di  idoneita'  di  coloro che intendono
          essere associati presso la Scuola superiore per  interpreti
          e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la
          nomina di due esperti nominati  con  decreto  del  Ministro
          della    pubblica    istruzione,   sentito   il   Consiglio
          universitario nazionale, in una rosa di quattro  nominativi
          di   persone   altamente   qualificate  per  i  servizi  di
          interpretazione   e   di   traduzione   di   organizzazioni
          internazionali,   proposta   dalla   Scuola  superiore.  Il
          giudizio  e'   basato   prevalentemente   sulla   capacita'
          professionale   nel  campo  scientifico,  dimostrata  anche
          nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola
          ed   e'   integrato  da  una  prova  didattica.  Le  stesse
          disposizioni  sull'integrazione   delle   commissioni   con
          esperti  valgono  per  i  concorsi  a  posti  di professore
          ordinario,  di  professore  associato  e   di   ricercatore
          universitario.
             I  professori  associati  e  i  ricercatori universitari
          restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono
          essere trasferiti ad altra universita' o scuola".