IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 207, con cui i predetti termini sono stati prorogati, per l'anno 1988, al 15 settembre e al 15 ottobre per la generalita' delle camere di commercio e al 15 luglio e al 15 settembre per le camere indicate all'art. 1, secondo comma, del decreto medesimo; Considerato che non e' possibile rispettare da parte delle camere di commercio i predetti termini in quanto, in attesa che venisse stabilito dalla legge per il finanziamento delle camere di commercio, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'incremento annuo per il 1988 degli importi del diritto annuale non si e' potuto procedere alle operazioni tecniche che precedono l'emissione dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione di tale diritto; Considerate le particolari esigenze delle camere di commercio delle province ove sono presenti in numero notevole imprese stagionali che operano nei soli mesi estivi per cui e' opportuno anticipare l'emissione dei bollettini di conto corrente postale onde favorirne il ricevimento da parte di dette imprese; Decreta: Art. 1. 1. Salvo quanto disposto al seguente comma del presente articolo, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui si provvede all'emissione dei bollettini di conto corrente postale e al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1988, rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre. 2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Bolzano, Brindisi, Ferrara, Forli', Gorizia, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Messina, Perugia, Pesaro, Ravenna, Savona, Trieste, Udine, Venezia ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono fissati, per l'anno in corso, rispettivamente al 15 settembre e al 15 ottobre. 3. I soggetti che, per l'anno 1988, non abbiano ricevuto il bollettino prima degli ultimi dieci giorni utili per l'effettuazione del pagamento ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi' come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni, a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987). - Il D.M. 7 giugno 1988, n. 207 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 141 del 17 giugno 1988. Nota all'art. 1: Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 17 settembre 1987, n. 407, e' il seguente: "1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unita' locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte".