IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il
quale  prevede  la  non  assoggettabilita'  all'imposta  sul   valore
aggiunto,  secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze,   delle   operazioni   effettuate   nei   confronti    delle
amministrazioni  dello  Stato  e  delle  associazioni non governative
riconosciute ai sensi dell'art. 28  della  citata  legge  n.  49  che
provvedono  al tasporto o spedizione di beni all'estero in attuazione
di  finalita'  umanitarie,  comprese  quelle  dirette  a   realizzare
programmi  di  cooperazione allo sviluppo, nonche' delle importazioni
di beni, destinati alle  medesime  finalita',  fatte  dalle  predette
amministrazioni e associazioni;
  Considerato che occorre provvedere;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  forniture  di beni e relative prestazioni accessorie effettuate
alle  amministrazioni  dello  Stato   e   alle   organizzazioni   non
governative  riconosciute  ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalita' di  cui
all'art.  14  della  legge  stessa,  provvedono al trasporto dei beni
medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da  esse  incaricati,
non  sono imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e  successive  modificazioni, a condizione che la destinazione estera
dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione  del  destinatario
della  fornitura.  Le  fatture emesse nei confronti di organizzazioni
non governative riconosciute devono contenere anche gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art. 28.
  Il  fornitore  e'  esonerato  da responsabilita' se la destinazione
estera   dei   beni   forniti   risulti   indicata   sul    documento
accompagnatorio  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura.
  Le  importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono
soggette all'imposta se e'  presentata  in  dogana  la  dichiarazione
relativa alla destinazione estera dei beni importati.
  La prova dell'avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati
e' data da documentazione doganale. Per  le  esportazioni  effettuate
dalle  amministrazioni dello Stato detta prova puo' essere data anche
mediante attestazione rilasciata  dal  competente  funzionario  delle
stesse  amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualita' e
la quantita' dei beni esportati.
  Le  amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative
riconosciute devono conservare  per  il  periodo  di  tempo  previsto
nell'art.  39  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive  modificazioni,  i  documenti  di  cui  ai
precedenti commi.
  Restano  ferme  le  disposizioni di cui all'art. 8, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni  riguardanti  le  cessioni di beni eseguite
mediante trasporto o spedizione  all'estero  a  cura  o  a  nome  del
cedente.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - L'art. 28 della legge n. 49/1987 cosi' recita:
             "Art.  28.  -  1.  Le organizzazioni non governative che
          operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via  di
          sviluppo,  possono  ottenere il riconoscimento di idoneita'
          ai fini di cui all'articolo 29  con  decreto  del  Ministro
          degli  affari  esteri,  sentito il parere della commissione
          per le organizzazioni non governative, di cui  all'art.  8,
          comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche
          sulle   revoche   di   idoneita',   sulle    qualificazioni
          professionali  o  di  mestiere  e  sulle  modalita',  sulle
          modalita'  di  selezione,  formazione   e   perfezionamento
          tecnico-professionale   dei   volontari   e   degli   altri
          cooperanti impiegati dalle organizzazioni non  governative.
             2.    L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la
          realizzazione di programmi a  breve  e  medio  periodo  nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego dei volontari in servizio civile; per attivita'  di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo. Le organizzazioni idonee per una  delle  suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
             3.  Sono  fatte  salve le idoneita' formalmente concesse
          dal Ministro degli  affari  esteri  prima  dell'entrata  in
          vigore della presente legge.
             4.  Il  riconoscimento  di idoneita' alle organizzazioni
          non governative puo' essere dato per uno o piu' settori  di
          itervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
               a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36
          e 39 del codice civile;
               b)  abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
          attivita' di cooperazione allo sviluppo,  in  favore  delle
          popolazioni del terzo mondo;
               c)  non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano
          l'obbligo di destinare ogni provento,  anche  derivante  da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
               d)  non  abbiano  rapporti  di  dipendenza da enti con
          finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo  agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
               e)    diano   adeguate   garanzie   in   ordine   alla
          realizzazione delle attivita'  previste,  disponendo  anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
               f)   documentino   esperienza  operativa  e  capacita'
          organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai  Paesi  in
          via  di  sviluppo,  nel  settore  o  nei settori per cui si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
               g)  accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti
          dalla Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo
          anche ai fini del mantenimento della qualifica;
               h)  presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
               i)  si  obbligano  alla presentazione di una relazione
          annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso".
             - L'art. 14 della legge n. 49/1987 cosi' recita:
             "Art.   14.   -   1.   I   mezzi   finanziari  destinati
          all'attuazione della presente  legge,  fatti  salvi  quelli
          derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di
          aiuto e i fondi destinati alla partecipazione  italiana  al
          capitale  di  banche  o  fondi internazionali, nonche' alla
          cooperazione svolta dalla Comunita' europea sono costituiti
          in  "Fondo  speciale  per  la  cooperazione  allo sviluppo"
          gestito dalla Direzione generale per la  cooperazione  allo
          sviluppo,  con  autonomia  contabile  e  amministrativa, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2.  Per  la  gestione e' istituita apposita contabilita'
          speciale presso la tesoreria  provinciale  dello  Stato  di
          Roma  intestata alla Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
             3. Il fondo e' alimentato con:
               a)  gli  stanziamenti  e le disponibilita' di bilancio
          previsti nello  stato  di  previsione  del  Ministro  degli
          affari   esteri   e   determinati   annualmente  con  legge
          finanziaria ai sensi dell'art. 19,  quattordicesimo  comma,
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
               b)  gli  eventuali  apporti conferiti, in qualsivoglia
          valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo  e  da  altri
          Paesi   o   enti   ed   organismi   internazionali  per  la
          cooperazione allo sviluppo;
               c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate
          agli enti locali;
               d)    donazioni,   lasciti,   legati   e   liberalita'
          debitamente accettati;
               e)  qualsiasi  altro provento derivante dall'esercizio
          delle attivita' della Direzione generale, ivi  comprese  le
          eventuali   restituzioni   comunitarie   in   conto   aiuti
          nazionali.
             4.   Le   operazioni   effettuate  nei  confronti  delle
          amministrazioni  dello  Stato   e   di   associazioni   non
          governative  riconosciute ai sensi della presente legge che
          provvedono, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministero  delle finanze, al trasporto e spedizione di beni
          all'estero in attuazione di finalita' umanitarie,  comprese
          quelle  dirette a realizzare programmi di cooperazione allo
          sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
          Analogo  beneficio  compete  per  le  importazioni  di beni
          destinate alle medesime finalita'.
             5.   Gli  ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'
          speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro
          degli  affari  esteri o del Sottosegretario di cui all'art.
          3, comma 4, previa approvazione  del  Comitato  direzionale
          dell'iniziativa  a  cui  essi  si  riferiscono. Per importi
          inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma
          del direttore generale.
             6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi
          carattere di straordinarieta' sono emessi direttamente  dal
          Ministro  o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4,
          qualora  l'onere  previsto  per  la  loro  attuazione   sia
          superiore  a  due  miliardi  di  lire  ovvero dal direttore
          generale per importi inferiori".
             - Il D.P.R. n. 633/1972, pubblicato nel suppl. ord. n. 1
          alla Gazzetta  Ufficiale  n.  292  dell'11  novembre  1972,
          concerne:    "Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto".
             -  Il  D.P.R.  n.  627/1978,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.   295   del   20   ottobre   1978,   riguarda
          l'introduzione  dell'obbligo  di emissione del documento di
          accompagnamento dei beni viaggianti.