IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.  85/337
del  27  giugno  1985,  concernente   la   valutazione   dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 1988; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'ambiente,  sentito  il  comitato
scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                         Categorie di opere 
 
  1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art.  6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere  rientranti
nelle seguenti categorie: 
    a)  raffinerie  di  petrolio  greggio  (escluse  le  imprese  che
producono  soltanto  lubrificanti  dal  petrolio  greggio),   nonche'
impianti di gassificazione e di  liquefazione  di  almeno  500  t  al
giorno di carbone o di scisti bituminosi; 
    b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW, nonche' centrali nucleari e altri  reattori
nucleari (esclusi gli impianti di ricerca  per  la  produzione  e  la
lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui  potenza  massima
non supera 1 KW di durata permanente termica); 
    c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o
all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi; 
    d)  acciaierie  integrate  di  prima  fusione   della   ghisa   e
dell'acciaio; 
    e)  impianti  per  l'estrazione  di  amianto,  nonche'   per   il
trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto   e   dei   prodotti
contenenti amianto: 
    per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di  oltre
20.000 t di prodotti finiti;  per  le  guarnizioni  da  attrito,  una
produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e,  per  gli  altri
impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t; 
    f) impianti chimici integrati; 
    g) autostrade e vie di rapida  comunicazione  definite  ai  sensi
dell'accordo europeo sulle grandi strade di  traffico  internazionale
del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per  il  traffico  a  grande
distanza nonche' aeroporti con piste  di  decollo  e  di  atterraggio
lunghe almeno 2100 metri; 
    h) porti commerciali marittimi, nonche' vie  navigabili  e  porti
per  la  navigazione  interna  accessibili  a  battelli  con   stazza
superiore a 1350 t; 
    i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante
incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra; 
    l) dighe ed altri impianti  destinati  a  trattenere  regolare  o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o
di capacita' superiore a 100.000 mc. 
  2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su  opere
gia' esistenti, non rientranti nelle categorie del comma  1,  qualora
da tali  interventi  derivi  un'opera  che  rientra  nelle  categorie
stesse; si applica altresi' agli interventi su opere  gia'  esistenti
rientranti nelle categorie del comma 1  qualora  da  tali  interventi
derivi un'opera con  caratteristiche  sostanzialmente  diverse  dalla
precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini  e  delle  terze
corsie  autostradali  aggiuntive  che  siano  richieste  da  esigenze
relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di
esercizio. 
  3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento
ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche  accompagnati
da interventi di ripotenziamento,  da  cui  derivi  un  miglioramento
dello stato di qualita' dell'ambiente connesso alla  riduzione  delle
emissioni. 
  4. Per agevolare  l'applicazione  dei  commi  2  e  3  il  Ministro
dell'ambiente convoca  apposite  riunioni  di  coordinamento  con  il
Ministero per i beni culturali e ambientali e con le  amministrazioni
interessate all'esecuzione delle opere di cui al  presente  articolo,
ai fini di individuare  anticipatamente,  sulla  base  dei  programmi
delle  amministrazioni  interessate,  i  casi  di  esclusione   dalla
procedura ai sensi dei citati commi. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
opere destinate alla difesa nazionale. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
             L'art. 6 della legge n. 349/1986 dispone quanto segue:
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo articolo 11, conformemente  alla  direttiva  del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985.
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
             6.  Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8.  Il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali nel
          caso  previsto  dall'articolo  1-   bis,   comma   2,   del
          decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312, convertito, con
          modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n.  431, esercita
          i  poteri  di  cui  agli  articoli  4  e 82 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".

          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si
          veda la  nota  al  titolo.  Il  testo  dell'art.  11  della
          medesima legge e' il seguente:
             "Art.  11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
          dell'ambiente e' il Comitato scientifico.
             2. Il Comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed
          e' composto nel modo seguente:
               a)  da  dieci  esperti  designati  rispettivamente dai
          Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  dei  lavori pubblici, dell'agricoltura e
          delle foreste, della marina mercantile, della sanita',  per
          i  beni  culturali e ambientali, della pubblica istruzione,
          per gli affari  regionali  e  per  il  coordinamento  delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
               b)  da  un  componente, rispettivamente, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, del Consiglio  superiore  di
          sanita',  dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio
          superiore della marina mercantile, della  Consulta  per  la
          difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
          dell'agricoltura e delle foreste, del  Consiglio  nazionale
          per  i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale
          delle ricerche e del  Consiglio  superiore  della  pubblica
          istruzione;
               c)  da  otto  professori  universitari  di  ruolo,  di
          discipline attinenti alle tematiche ambientali;
               d)  da  cinque esperti di problemi di ecologia, scelti
          tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
          l'Accademia nazionale dei Lincei.
             3.  I  componenti del Comitato sono nominati con decreto
          del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
             4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del
          Comitato  scientifico  sono  stabilite  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente.
             5.  Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie
          indicate nella presente legge, su  richiesta  del  Ministro
          dell'ambiente.
             6.  Il  Comitato  si  pronuncia  in seduta plenaria o in
          sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori  di
          competenza del Ministero.
             7.   Il  Ministro  dell'ambiente  puo'  costituire,  con
          proprio decreto, sentito il parere del Consiglio  nazionale
          di    cui    al    successivo    articolo    12,   comitati
          tecnico-scientifici aventi competenza su specifici  settori
          di  intervento  del  Ministero  dell'ambiente e sul settore
          delle aree protette".
             -  La  direttiva n. 85/337/CEE e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee  n.  L  175/40
          del 5 luglio 1985.

          Nota all'art. 1:
             Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda
          la nota al titolo.