Art. 2. 
           Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti 
  1. Si intendono per progetti  delle  opere  di  cui  all'art.  1  i
progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi  vengano
inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e  gli  altri
atti  previsti   dalla   normativa   vigente   e,   comunque,   prima
dell'aggiudicazione dei relativi lavori. 
  In particolare: 
    a) per progetti  delle  centrali  termoelettriche,  si  intendono
quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma,
della legge  18  dicembre  1973,  n.  880,  cosi'  come  disciplinato
dall'art. 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988,  n.  203,  gli  stessi  devono  essere  inoltrati   prima   del
provvedimento  del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
    b) per progetti  delle  raffinerie  di  petrolio  greggio,  degli
impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate
di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti  chimici
integrati,   si   intendono   quelli    presentati    al    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per  il  decreto  di
concessione  secondo  quanto  previsto  dal  regio  decreto-legge   2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8  febbraio  1934,  n.
367, e successive modificazioni ed integrazioni;  gli  stessi  devono
essere inoltrati  prima  della  concessione  da  parte  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    c) per progetti di  impianto  per  l'estrazione  di  amianto,  si
intendono  quelli  presentati  al   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato;  gli  stessi  devono  essere  inoltrati
prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; 
    d) per progetti degli impianti di eliminazione di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi,  si  intendono  quelli  che  devono  essere
inoltrati alla regione per l'approvazione; 
    e)  per  progetti  delle  autostrade  e  delle  vie   di   rapida
comunicazione, si intendono quelli,  riferiti  all'intero  tracciato,
previsti dalle "Istruzioni per  la  redazione  dei  progetti  strade"
pubblicate nel Bollettino ufficiale Norme tecniche del C.N.R. -  Anno
XIV n. 77 del 5 maggio 1980,  concernenti  il  progetto  di  massima,
ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia  disponibile  per
cause oggettive, riferiti a tronchi  funzionali  da  sottoporre  alle
procedure di riferimento, purche' siano comunque definite le  ipotesi
di massima concernenti l'intero tracciato  nello  studio  di  impatto
ambientale. Gli stessi devono essere  inoltrati  prima  del  relativo
provvedimento di  approvazione  da  parte  del  Ministro  dei  lavori
pubblici; 
     f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a  grande
distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione  di  impianti
ferroviari e delle  opere  connesse  predisposti  dall'ente  Ferrovie
dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti  locali
nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai  sensi  dell'art.
25 della legge 17 maggio 1985,  n.  210;  gli  stessi  devono  essere
inoltrati  prima  del  relativo  provvedimento  di   approvazione   o
conformita'; 
    g) per progetti degli  aeroporti,  si  intendono  i  nuovi  piani
regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonche' i  progetti  di
massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati  prima  della
approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5  della  legge
22 agosto 1985, n. 449; 
    h) per progetti  dei  porti  commerciali  marittimi,  i  progetti
stessi devono essere inoltrati prima della concessione da  parte  dei
Ministri competenti; 
    i) per progetti delle dighe e degli altri  impianti  destinati  a
trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono  i  progetti
di massima  allegati  alla  domanda  di  concessione  di  derivazione
d'acqua cosi' come previsto all'art.  9  del  regio  decreto  del  14
agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775,  e
all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  1›  novembre
1959, n.  1363;  gli  stessi  devono  essere  inoltrati  prima  della
concessione  alla  derivazione,  anche  provvisoria,  da  parte   del
Ministro dei lavori pubblici. 
  2. Nel caso di appalto concorso o  di  affidamenti  in  concessione
disciplinati  dalla  legge  24  giugno  1929,  n.  1137,  cosi'  come
modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonche' dalla legge  8
agosto 1977, n. 584, e dalla  legge  17  febbraio  1987,  n.  80,  le
amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e  al
Ministro per i beni culturali ed  ambientali  il  progetto  esecutivo
delle opere qualora  contenga  importanti  variazioni  rispetto  alla
progettazione di massima gia' oggetto di pronuncia di  compatibilita'
ambientale. Il Ministro dell'ambiente  puo'  stabilire,  entro  venti
giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia  sottoposto
a sua volta alla procedura di cui all'art. 6  della  legge  8  luglio
1986, n. 349. 
  3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.  6  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al  comma  1,
comprende uno studio di impatto ambientale contenente: 
    a) l'indicazione della  localizzazione  riferita  alla  incidenza
spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce  delle  principali
alternative prese in esame, alla incidenza  sulle  risorse  naturali,
alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali  e
di  settore,  agli  eventuali  vincoli  paesaggistici,  archeologici,
demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia; 
    b)  la  specificazione  degli  scarichi  idrici  e  delle  misure
previste  per  l'osservanza  della  normativa  vigente,  nonche'   le
eventuali conseguenti alterazioni della qualita' del corpo  ricettore
finale; 
    c)  la  specificazione  dei  rifiuti  solidi  e  delle   relative
modalita' di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa
vigente in materia; 
    d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera  da  sostanze
inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonche' le conseguenti
alterazioni della qualita' dell'aria anche alla luce  delle  migliori
tecnologie disponibili; 
    e) la specificazione delle  emissioni  sonore  prodotte  e  degli
accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti; 
    f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e  risarcimento
dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali,  alle
migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici; 
    g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con  riferimento
alle fasi di costruzione e gestione; 
    h) i piani di monitoraggio ambientale secondo  le  specificazioni
derivanti dalla  normativa  vigente  o  da  particolari  esigenze  in
relazione alle singole opere; 
    i) un riassunto non  tecnico  di  quanto  previsto  alle  lettere
precedenti. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  primo  comma  dell'art. 5 della legge n. 880/1973
          (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia
          elettrica) cosi' recita: "L'autorizzazione alla costruzione
          e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro
          per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato sentiti i
          Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita'  e  per
          l'ambiente e il presidente della regione interessata".
             -  L'art.  17  del  D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle
          direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e  85/203
          concernenti   norme   in  materia  di  qualita'  dell'aria,
          relativamente  a  specifici   agenti   inquinanti,   e   di
          inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,  n.  183)  prevede
          quanto segue:
             "Art.  17.  -  1.  L'art. 6 non si applica alle centrali
          termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali.
             2.   Le   autorizzazioni   di  competenza  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  previste
          dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio
          degli impianti di cui al comma 1,  sono  rilasciate  previo
          parere   favorevole  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della
          sanita',   sentita    la    regione    interessata.    Dopo
          l'approvazione  del  piano  energetico  nazionale,  per  le
          centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in
          deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure
          definite nell'ambito del piano medesimo.
             3.  Il  parere  di  cui  al  comma  2 e' comunicato alla
          regione e al sindaco del comune interessato.
             4.  Le  misure  previste  dall'art.  8, comma 3, secondo
          periodo,  e  dell'art.  10  sono  adottate,  a  seguito  di
          rapporto  della  regione,  dal Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, in conformita' alla  proposta
          del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro
          della sanita'.
             5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i
          provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1, 2 e 4".
             -    Il    R.D.L.    n.    1741/1933   reca   disciplina
          dell'importazione, della lavorazione, del deposito e  della
          distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.
             -  La legge n. 210/1985 istituisce l'ente Ferrovie dello
          Stato. Il testo dell'art. 25 e' il seguente:
             "Art.  25  (Opere ferroviarie - Accordi di programma). -
          L'adozione dei progetti di opere ferroviarie  previste  nel
          piano  generale dei trasporti produce gli effetti di cui al
          primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,  n.
          1.
             I  progetti  di  costruzione  ed ampliamento di impianti
          ferroviari predisposti dall'ente, e delle  opere  connesse,
          sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali
          nel cui territorio sono previsti gli  interventi,  per  una
          verifica  di  conformita'  alle  prescrizioni ed ai vincoli
          delle  norme  e  dei  piani  urbanistici  ed   edilizi   da
          effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
             In  caso  di  non conformita', il Ministro dei trasporti
          promuove tra tutte  le  parti  interessate  un  accordo  di
          programma  da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati
          dai rispettivi  organi  deliberanti  e  da  approvarsi  con
          decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale
          all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha
          diretta   efficacia   di   variazione    degli    strumenti
          urbanistici.  A  tal  fine  e' pubblicato in estratto nella
          Gazzetta  Ufficiale  e  si  adottano  le  altre  misure  di
          pubblicita', regionali, provinciali e comunali in relazione
          al suo contenuto.
             Se   l'intesa  non  si  realizza  entro  novanta  giorni
          dall'invito  del  Ministro  dei  trasporti,  si   provvede,
          sentite   le   regioni   interessate   e   la   commissione
          parlamentare per le questioni regionali,  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti".
             -  Il  testo dei primi sei commi dell'art. 5 della legge
          n. 449/1985 (Interventi di ampliamento e di  ammodernamento
          da  attuare  nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano), e'
          il seguente:
             "Art. 5. - E' ricostituito, per il periodo di otto anni,
          a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  il  comitato  previsto  dall'art.  2 della legge 22
          dicembre  1973,  n.  825,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, nella seguente composizione:
              il Ministro dei trasporti o un sottosegretario di Stato
          da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di
          parita';
              il direttore generale dell'aviazione civile;
              un consigliere di Stato;
              un consigliere della Corte dei conti;
              un avvocato dello Stato;
              un     rappresentante     del    Consiglio    superiore
          dell'aviazione civile;
              un  rappresentante  del  Consiglio superiore dei lavori
          pubblici;
              tre  funzionari della Direzione generale dell'aviazione
          civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di
          cui due appartenenti al ruolo tecnico;
              un  funzionario  del Ministero del tesoro con qualifica
          non inferiore a dirigente superiore;
              un   ufficiale   generale   dell'Aeronautica   militare
          designato dal Ministero della difesa.
             Per  l'esame  degli  aspetti  riguardanti la sicurezza e
          l'assistenza al  volo,  il  comitato  e'  integrato  da  un
          funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per
          il traffico aereo generale, con qualifica non  inferiore  a
          direttore centrale, il quale ha voto consultivo.
             Per  l'esame  dei progetti interessanti specificatamente
          una o piu' regioni, il comitato e' integrato dal presidente
          o  da  un membro della giunta della regione interessata che
          partecipa al comitato stesso con voto consultivo.
             Funge   da  segretario  un  funzionario  della  carriera
          direttiva della Direzione generale  dell'aviazione  civile,
          posto  a  capo  di un ufficio di segreteria da costituirsi,
          con decreto del Ministro dei trasporti, con un  massimo  di
          quattro componenti.
             Il parere del predetto comitato e' prescritto, oltre che
          per gli affari indicati nel primo comma dell'art.  2  della
          legge  22  dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani
          regolatori aeroportuali  e  di  controversie  di  qualsiasi
          natura  relative  all'esecuzione  dei  lavori  di  cui alla
          presente legge.
             Il  parere  viene  emesso  entro centoventi giorni dalla
          richiesta.  In  difetto  si  intende   emesso   un   parere
          favorevole".
             -   Il   testo   dell'art.   9  del  R.D.  n.  1285/1920
          (Regolamento per le derivazioni e  utilizzazioni  di  acque
          pubbliche), e' il seguente:
             "Art.   9.   -  Le  domande  per  nuove  concessioni  ed
          utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in  doppio
          originale  al  competente ufficio del Genio civile il quale
          restituisce   all'esibitore   uno   degli   originali   con
          l'attestazione della data di presentazione.
             La   domanda  puo'  essere  presentata  con  riserva  di
          indicare o di costituire un Consorzio o una Societa' civile
          o commerciale per attuare la concessione.
             Nella  domanda  il  richiedente  deve  dichiarare il suo
          domicilio.
             Il   progetto  di  massima  deve  essere  presentato  in
          originale e copia e deve comprendere i  seguenti  documenti
          (12):
             1› per le grandi derivazioni:
               a)  relazione  particolareggiata con speciale riguardo
          alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino
          idrografico;
               b) corografia;
               c) piano generale;
               d) profili longitudinali e trasversali;
               e) disegni delle principali opere d'arte;
               f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario;
             2› per le piccole derivazioni:
               a) relazione particolareggiata;
               b) corografia;
               c) piano topografico;
               d) profili longitudinali e trasversali;
               e) disegni delle principali opere d'arte".
             -  Il  R.D.  n.  1775/1933  approva il testo unico delle
          disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
             -   Il   testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  n.  1363/1959
          (Approvazione  del  regolamento  per  la  compilazione  dei
          progetti,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe di
          ritenuta) e' il seguente:
             "Art.  1  (Progetto di massima). - I progetti di massima
          allegati alle domande di derivazione d'acqua devono  essere
          redatti,  per la parte riguardante le opere di sbarramento,
          in base a rilievo diretto, topografico e  geologico,  della
          zona  d'imposta  dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche
          sommario, del territorio interessato dall'invaso, e  devono
          essere  corredati da una relazione geognostica preliminare.
             Una  copia  di  detti progetti e' trasmessa dall'ufficio
          del genio civile al Servizio  dighe  il  quale  esprime  in
          merito al proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso,
          perche' venga  allegato  agli  atti  di  istruttoria  della
          domanda di derivazione.
             Copia  del  progetto  di  massima  e'  trasmessa, a cura
          dell'ufficio del genio civile, anche all'autorita' militare
          competente  per territorio per le eventuali prescrizioni di
          pertinenza".
             -  La  legge  n.  1137/1929  reca:  "Disposizioni  sulle
          concessioni di opere pubbliche".
             - La legge n. 584/1977 reca: "Norme di adeguamento delle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti   di   lavori
          pubblici alle direttive della Comunita' economica europea".

             -  La  legge  n.  80/1987 reca: "Norme straordinarie per
          l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche".
             -  Per  il  testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si
          veda la nota al titolo.