Art. 2. Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti 1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori. In particolare: a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, cosi' come disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) per progetti degli impianti di eliminazione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, si intendono quelli che devono essere inoltrati alla regione per l'approvazione; e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato, previsti dalle "Istruzioni per la redazione dei progetti strade" pubblicate nel Bollettino ufficiale Norme tecniche del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purche' siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici; f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformita'; g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonche' i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449; h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti; i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua cosi' come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici. 2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, cosi' come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonche' dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima gia' oggetto di pronuncia di compatibilita' ambientale. Il Ministro dell'ambiente puo' stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente: a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia; b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonche' le eventuali conseguenti alterazioni della qualita' del corpo ricettore finale; c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalita' di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia; d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonche' le conseguenti alterazioni della qualita' dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili; e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti; f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici; g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione; h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere; i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti.
Note all'art. 2: - Il primo comma dell'art. 5 della legge n. 880/1973 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica) cosi' recita: "L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per l'ambiente e il presidente della regione interessata". - L'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) prevede quanto segue: "Art. 17. - 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali. 2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo. 3. Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato. 4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'. 5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1, 2 e 4". - Il R.D.L. n. 1741/1933 reca disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti. - La legge n. 210/1985 istituisce l'ente Ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 25 e' il seguente: "Art. 25 (Opere ferroviarie - Accordi di programma). - L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformita' alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di non conformita', il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine e' pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicita', regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti". - Il testo dei primi sei commi dell'art. 5 della legge n. 449/1985 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano), e' il seguente: "Art. 5. - E' ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella seguente composizione: il Ministro dei trasporti o un sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parita'; il direttore generale dell'aviazione civile; un consigliere di Stato; un consigliere della Corte dei conti; un avvocato dello Stato; un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile; un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico; un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore; un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal Ministero della difesa. Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al volo, il comitato e' integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non inferiore a direttore centrale, il quale ha voto consultivo. Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o piu' regioni, il comitato e' integrato dal presidente o da un membro della giunta della regione interessata che partecipa al comitato stesso con voto consultivo. Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un massimo di quattro componenti. Il parere del predetto comitato e' prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge. Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta. In difetto si intende emesso un parere favorevole". - Il testo dell'art. 9 del R.D. n. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e' il seguente: "Art. 9. - Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del Genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione. La domanda puo' essere presentata con riserva di indicare o di costituire un Consorzio o una Societa' civile o commerciale per attuare la concessione. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio. Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti (12): 1 per le grandi derivazioni: a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico; b) corografia; c) piano generale; d) profili longitudinali e trasversali; e) disegni delle principali opere d'arte; f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario; 2 per le piccole derivazioni: a) relazione particolareggiata; b) corografia; c) piano topografico; d) profili longitudinali e trasversali; e) disegni delle principali opere d'arte". - Il R.D. n. 1775/1933 approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 1363/1959 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) e' il seguente: "Art. 1 (Progetto di massima). - I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare. Una copia di detti progetti e' trasmessa dall'ufficio del genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito al proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perche' venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione. Copia del progetto di massima e' trasmessa, a cura dell'ufficio del genio civile, anche all'autorita' militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza". - La legge n. 1137/1929 reca: "Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche". - La legge n. 584/1977 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea". - La legge n. 80/1987 reca: "Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche". - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.