Art. 4. 
                              Vigilanza 
  1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art. 6, comma  6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza  delle  eventuali
prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilita'  ambientale.
2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando  di  gara  o
nell'invito  a  trattare   che   l'approvazione   dei   progetti   e'
assoggettata all'osservanza delle  eventuali  prescrizioni  contenute
nella pronuncia di compatibilita' ambientale. 
 
          Nota all'art. 4:
             Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda
          la nota al titolo.