Art. 4. Vigilanza 1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilita' ambientale. 2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o nell'invito a trattare che l'approvazione dei progetti e' assoggettata all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilita' ambientale.
Nota all'art. 4: Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.