Art. 2. 1. All'onere di lire 130 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.