Art. 2. 
  1. All'onere di lire 130 miliardi derivante  dall'applicazione  del
presente decreto per l'anno 1988 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  medesimo,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Universita'   non   statali
legalmente riconosciute". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.