IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13  aprile
1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro  n.
78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo  Cirino
Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato  conferito  l'incarico
della funzione pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il  15  giugno  1988,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti  al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29  marzo  1983,  n.  93,  e
degli  adempimenti  concernenti  il  pubblico  impiego   rimessi   da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68, concernente la determinazione  e  composizione  dei  comparti  di
contrattazione collettiva di cui all'art.  5  della  legge  29  marzo
1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29  marzo  1983,
n. 93, relativo al triennio 1988-90; 
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 1988); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5  agosto  1988,  con  la  quale  (respinte  o  ritenute
inammissibili  le   osservazioni   formulate   dalle   organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato  di  non  partecipare
alle  trattative)  e'  stata  autorizzata,  previa   verifica   delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per il triennio  1988-1990  riguardante  il  personale  del  comparto
scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
5 marzo 1986,  n.  68,  raggiunto  in  data  9  giugno  1988  fra  la
delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato  art.
8 e le confederazioni sindacali  CISL,  UIL,  CONFSAL,  CIDA,  CISAL,
CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria  ad
esse aderenti (CISL - Scuola, CISL-SISM,  CISL-SINASCEL,  UIL-Scuola,
CONFSAL-SNALS,   CONFEDIR-LANDS   e    CONFEDIR-ANP,    CISAL-Scuola,
CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le  organizzazioni  sindacali  SNIA  ed
UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno  1988
dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio  1988
dalla CGIL e CGIL-Scuola, in  data  3  agosto  1988  dalla  CISNAL  e
CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito
le  seguenti   organizzazioni   sindacali   non   partecipanti   alle
trattative: CILDI in data 16 giugno  1988,  CONF.A.I.L.  in  data  30
giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio  1988,  SEIOS  in  data  8
luglio 1988, CONFSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9
agosto 1988; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell'art. 6 della legge 29  marzo
1983, n. 93, ai fini del recepimento e  dell'emanazione  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  delle  norme   risultanti   dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante  il  personale
del comparto scuola, di cui all'art. 8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con  i  Ministri  della
pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                   Campo di applicazione e durata 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  al
personale  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n.  68,  e  si  riferiscono  al  periodo  1°
gennaio 1988-31 dicembre 1990. 
  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1°  gennaio  1988  e  quelli
economici dal 1° luglio 1988. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n.  93
          (Legge-quadro sul pubblico impiego), con  le  modifiche  di
          cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1985.  Si
          trascrive il testo degli articoli 5, 6 e 12 di detta legge: 
              "Art.  5  (Comparti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati  in  un  numero   limitato   di   comparti   di
          contrattazione  collettiva.   Per   ciascun   comparto   le
          delegazioni di cui agli articoli seguenti  provvedono  alla
          stipulazione di un solo accordo salvo quanto  previsto  dal
          successivo art. 12. 
              La  determinazione  del  numero  dei  comparti   e   la
          composizione degli stessi sono effettuate con  decreto  del
          Presidente della Repubblica,  a  seguito  di  delibera  del
          Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
          del Consiglio dei Ministri sulla base degli  accordi  dello
          stesso   definiti   con   le    confederazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento. 
              Eventuali variazioni nel numero  e  nella  composizione
          dei comparti sono disposte  con  il  medesimo  procedimento
          previsto nel comma precedente. 
              Il comparto  comprende  nel  rispetto  delle  autonomie
          costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu'  settori
          della pubblica amministrazione omogenei o affini". 
              "Art. 6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). 
              -  Per  gli  accordi  riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato, che la presiede, dal  Ministro  del  tesoro,  dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
              La delegazione e' integrata dai Ministri competenti  in
          relazioni alle amministrazioni comprese nei comparti. 
              I Ministri, anche in  ordine  alle  disposizioni  degli
          articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in  base
          alle norme vigenti. 
              La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative  per  ogni   singolo   comparto   e   delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale. 
              Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno  otto
          mesi prima della scadenza dei precedenti  accordi,  debbono
          formulare  una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro   mesi
          dall'inizio delle trattative. 
              Nel corso delle trattative la  delegazione  governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri. 
              Le organizzazioni sindacali  dissenzienti  dall'ipotesi
          di  accordo  o  che  dichiarino  di  non  partecipare  alle
          trattative possono trasmettere al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le
          loro osservazioni. 
              Il Consiglio dei Ministri, entro il termine  di  trenta
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate le compatibilita' finanziarie  come  determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in
          caso di determinazione negativa le parti  devono  formulare
          entro il termine di sessanta giorni una  nuova  ipotesi  di
          accordo, sulla quale delibera nuovamente il  Consiglio  dei
          Ministri. 
              Entro   il   termine   di   sessanta    giorni    dalla
          sottoscrizione dell'accordo,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  previa  delibera   del   Consiglio   dei
          Ministri, sono recepite  ed  emanate  le  norme  risultanti
          dalla disciplina prevista dall'accordo". 
              "Art. 12 (Accordi  sindacali  intercompartimentali).  -
          Fermo restando quanto disposto dal precedente  art.  2,  al
          fine di pervenire  alla  omogeneizzazione  delle  posizioni
          giuridiche dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti specifiche materie concordate  tra  le  parti.  In
          particolare: 
              le aspettative, i congedi e i  permessi,  ivi  compresi
          quelli per malattia  e  maternita',  le  ferie,  il  regime
          retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o
          assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i
          trattamenti  di  missione  e  di  trasferimento  nonche'  i
          criteri  per  la  eventuale  concessione   di   particolari
          trattamenti economici integrativi, rigorosamente  collegati
          a specifici requisiti  e  contenuti  delle  prestazioni  di
          lavoro. 
              La delegazione della pubblica  amministrazione  per  la
          contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
          composta dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede,  dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro   del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
          ogni   regione   designato   dalle   stesse,   da    cinque
          rappresentanti   delle   associazioni   di   enti    locali
          territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
          non economici designati secondo quanto  disposto  dall'art.
          7. 
              La  delegazione  delle  organizzazioni   sindacali   e'
          composta da  tre  rappresentanti  per  ogni  confederazione
          maggiormente rappresentativa su base nazionale. 
              Si  applicano  le  regole  procedimentali  di  cui   al
          precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei  precedenti
          articoli 8 e 10". 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  8  del  D.P.R.  n.
          68/1986: 
              "Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1.  Il
          comparto di contrattazione collettiva del  personale  della
          scuola comprende: 
              il personale ispettivo  tecnico-periferico,  direttivo.
          docente, educativo e  non  docente  delle  scuole  materne,
          elementari, secondarie  ed  artistiche,  delle  istituzioni
          educative e delle scuole speciali dello Stato; 
              il personale direttivo dei  conservatori  di  musica  e
          delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il
          personale docente e non docente delle predette  istituzioni
          e delle accademie di belle arti, con esclusione  di  quello
          appartenente alla carriera  direttiva  amministrativa;  gli
          assistenti   delle   Accademie   di   belle    arti;    gli
          accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica  ed
          i  pianisti  accompagnatori  dell'Accademia  nazionale   di
          danza; 
              il personale direttivo, docente e non docente  di  ogni
          altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'. 
              2. La delegazione di parte pubblica e' composta: 
              dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o   dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede; 
              dal Ministro del tesoro; 
              dal  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
          economica; 
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
              dal Ministro della pubblica istruzione. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ove  non
          sia nominato il Ministro per  la  funzione  pubblica,  puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare  Sottosegretari  di  Stato  in  base  alla   norme
          vigenti. 
              4.   La   delegazione   sindacale   e'   composta   dai
          rappresentanti: 
              delle organizzazioni sindacali nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo; 
              delle     confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale". 
          Nota all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 si  veda
          nelle note alle premesse.