Art. 10. Indennita' di istituto 1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1 maggio 1990 e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma. 2. Analoga indennita' e' attribuita, a decorrere dal 1 maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennita' sara' determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalita' ed i criteri stabiliti per l'indennita' di istituto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo e' costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno. 3. Restano confermate le modalita' della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2:
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 7 (Indennita' di istituto). - 1. Al personele direttivo spetta, a decorrere dal 1 settembre 1987, oltre all'indennita' di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennita' di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessita' dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto. 2. Detta indennita' di istituto e' volta a compensare tutte le prestazioni rese al predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennita' medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1. 4. L'indennita' di istituto e' corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unita' di personale interessato".