Art. 11. Indennita' aggiuntiva per la funzione docente 1. Al personale docente che abbia esercitato la facolta' prevista dall'art. 14, comma 8, e' attribuita, a decorrere dal 1 settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennita' aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico: a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: L. 250.000; b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: L. 290.000.