Art. 11. 
            Indennita' aggiuntiva per la funzione docente 
1. Al personale docente che abbia  esercitato  la  facolta'  prevista
dall'art. 14, comma 8, e' attribuita, a  decorrere  dal  1  settembre
1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno  nella
scuola, una indennita' aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici  e
previdenziali,  nella  misura  mensile  lorda  sotto   indicata,   da
corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico: 
a) docenti della scuola elementare; docenti  diplomati  della  scuola
secondaria superiore: L. 250.000; 
b) docenti della scuola  media;  docenti  laureati  delle  scuole  ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed  artistica:  L.
290.000.