Art. 13 
                        Lavoro straordinario 
1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la  disciplina  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10  aprile
1987, n. 209. 
2. Limitatamente al periodo 1›  luglio-31  dicembre  1988  la  misura
oraria  dei  compensi  per  lavoro   straordinario   e'   determinata
maggiorando quella di lavoro ordinario,  calcolata  convenzionalmente
dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: 
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile; 
b) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di  dicembre
dell'anno precedente, diminuita di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000; 
c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci. 
3.   In   concomitanza   con   l'incremento   della   tariffa   sara'
proporzionalmente diminuito il numero  di  prestazioni  straordinarie
autorizzabili. 
 
          Nota all'art. 13:
          - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 209/1987:
          "Art.   5   (Lavoro   straordinario).   -   1.   Il  lavoro
          straordinario  non  puo'  essere  utilizzato  come  fattore
          ordinario  di  programmazione  del  lavoro ed e' consentito
          solo  per  esigenze  eccezionali,   imprevedibili   e   non
          programmabili.
          2.  Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
          le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente,
          possono essere compensate con ore libere da fruire entro il
          mese   successivo   con   modalita'   che   tengano   conto
          dell'organizzazione  e delle esigenze dell'amministrazione.
          3.   Le   autorizzazioni   all'attuazione   di  prestazioni
          straordinarie sono disciplinate sulla base della  normativa
          vigente.
          4.  Dal  31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per
          lavoro straordinario e' determinata maggiorando  quella  di
          lavoro  ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per
          156 i seguenti elementi retributivi:
          stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
          indennita'  integrativa  speciale (I.I.S.) in godimento nel
          mese di dicembre dell'anno precedente;
          rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
          5.  La  maggiorazione  di cui al comma 4 e' pari al 15% per
          lavoro   straordinario   diurno,   al   30%   per    lavoro
          straordinario   prestato   nei  giorni  festivi  in  orario
          notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed
          al  50% per quello prestato in orario notturno festivo.  In
          concomitanza   con   l'incremento   della   tariffa   sara'
          proporzionalmente   diminuito   il  numero  di  prestazioni
          straordinarie autorizzabili.
          6.  Per  le  prestazioni di lavoro straordinario effettuate
          dal personale docente in attivita' non di  insegnamento  in
          eccedenza  al  normale  orario  di servizio, si applicano i
          commi 3, 4 e 5".