Art. 13 Lavoro straordinario 1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. 2. Limitatamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando quella di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile; b) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, diminuita di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000; c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci. 3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalita' che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione. 3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente. 4. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello mensile; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima delle due precedenti voci. 5. La maggiorazione di cui al comma 4 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili. 6. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attivita' non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4 e 5".