Art. 14. 
                         Orario di servizio 
1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare,
degli istituti e scuole di  istruzione  secondaria,  ivi  compresi  i
licei artistici e gli istituti d'arte si  articola  in  attivita'  di
insegnamento ed in attivita'  connesse  con  il  funzionamento  della
scuola. 
2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni  impegno  inerente  alla
funzione  docente,  incluse  la  preparazione   delle   lezioni,   la
correzione degli elaborati, le valutazioni  periodiche  e  finali,  i
rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami. 
3.  Le  attivita'  connesse  con  il   funzionamento   della   scuola
assicurano, nel quadro del principio della liberta' di  insegnamento,
la  piena  esplicazione  della  funzione  docente  nella   dimensione
individuale e collegiale, la partecipazione agli organi  di  gestione
della scuola ed i rapporti con le famiglie. 
4. L'attivita' di insegnamento per la scuola  materna  si  svolge  in
ventisette ore settimanali dal 1› settembre 1988  ed  in  venticinque
ore settimanali dal 1› settembre 1990, nonche'  in  ventiquattro  ore
settimanali per la scuola elementare ed in diciotto  ore  settimanali
per gli istituti e scuole di istruzione secondaria,  ivi  compresi  i
licei artistici e gli istituti d'arte. 
5. Prima dell'inizio delle lezioni di  ciascun  anno  scolastico,  il
capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste  dall'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
predispone,  sulla  base  delle  eventuali  proposte  formulate   dal
collegio dei docenti, dai consigli di circolo o  di  istituto  e  dai
consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano  annuale
delle attivita' specificamente connesse  con  l'attivita'  didattica,
inclusa la programmazione didatticoeducativa, e con il  funzionamento
della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli  scutini
ed i rapporti con  le  famiglie.  Detto  piano,  che  prevedera',  in
particolare, le modalita' operative di attuazione  ed  i  conseguenti
impegni orari del  personale  docente,dovra'  essere  deliberato  dal
collegio dei docenti  nel  quadro  della  programmazione  dell'azione
educativa. Con la stessa procedura il  piano  sara'  modificato,  nel
corso dell'anno scolastico, per  far  fronte  ad  eventuali  esigenze
sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e'  abrogato.
6. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la  sperimentazione  dei
moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze
di tempo pieno, il collegio dei docenti destinera' due delle  ore  di
cui al comma 4. alla attivita' di programmazione. 
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi  compresi  i
licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui  orario  di
cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti  ai
sensi dell'art. 88 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 417, al completamento  dell'orario  di  insegnamento,
entro il  predetto  limite,  mediante  l'utilizzazione  nella  stessa
scuola in eventuali supplenze, anche  per  la  copertura  di  ore  di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per  la
costituzione di  cattedre-orario,  ferma  restando  l'inscindibilita'
degli insegnamenti compresi nella stessa  cattedra,  o  in  corsi  di
recupero,  di  integrazione  ed  extracurriculari  e,  in   mancanza,
rimanendo a disposizione della scuola per  attivita'  parascolastiche
ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in  cui  si
realizzano  attivita'  di  sperimentazione  autorizzata,  nei   corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle  classi
a  tempo   prolungato   resta   ferma   l'articolazione   dell'orario
obbligatorio secondo le modalita' stabilite  dai  rispettivi  decreti
autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento. 
8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di
arte ed i licei artistici,  a  decorrere  dal  1›  settembre  1990  i
docenti possono, prima dell'inizio  delle  lezioni  di  ciascun  anno
scolastico, dichiarare  la  propria  disponibilita'  a  svolgere  per
l'intero anno scolastico altre tre ore  settimanali  di  servizio  in
aggiunta a quelle previste dal  presente  articolo.  Dette  attivita'
sono  preordinate   alla   predisposizione   ed   all'attuazione   di
isegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero
dello svantaggio  scolastico,  di  arricchimento  e  di  integrazione
dell'offerta  formativa,  di  orientamento  e  di  studio-lavoro.  Le
predette ore, che possono essere utilizzate con  cadenze  diverse  da
quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite  nel
programma deliberato  dal  collegio  dei  docenti  ed  effettivamente
svolte. La concreta applicazione della normativa di cui  al  presente
comma sara' definita in sede di  negoziazione  decentrata  a  livello
nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti  finanziari
dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica. 
9. I docenti che abbiano optato per l'orario  aggiuntivo  di  cui  al
comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere
professioni prevista dal sesto comma dell'art.  92  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 
10. Al fine di assicurare il funzionamento della  scuola,  una  delle
tre ore settimanali di cui al comma 8 e' riservata, nel caso si renda
necessario, allo  svolgimento  di  attivita'  di  insegnamento  nella
stessa scuola. 
11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria,
dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato  per
l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura  di
ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate
per la costituzione delle cattedre-orario, con priorita' rispetto  ai
docenti di cui al comma 7, nonche' ad eventuali supplenze nel  limite
di diciannove ore settimanali. 
12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi  i
licei artistici e gli istituti di arte, i docenti  che  si  assentino
per un periodo non superiore  a  dieci  giorni  sono  sostituiti  dal
personale in servizio nella scuola. Nel  caso  in  cui  nella  stessa
classe  un  docente   si   assenti,   anche   in   periodi   diversi,
complessivamente per piu' di trenta giorni, si provvedera'  alla  sua
sostituzione con un docente  a  disposizione  solo  se  della  stessa
disciplina, a condizione che  possa  essere  garantito  dal  medesimo
docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste. 
13. L'orario di servizio dei  docenti  dei  conservatori  di  musica,
delle accademie di belle arti e delle  accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle
predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti  disposizioni.
14. L'orario di servizio del personale direttivo ed  ispettivo  resta
confermato in trentasei ore settimanali. 
15. L'orario di servizio del  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario  di  trentasei  ore  settimanali  puo'  essere  articolato
secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987,  n.   209.   Per   i
collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di  lavoro  dovra'
tenere  conto  dell'attivita'  di  manutenzione  delle   attrezzature
tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del  materiale
per le esercitazioni  pratiche;  le  modalita'  di  attuazione  della
predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede
di negoziazione decentrata a livello nazionale. 
16.  L'orario  di  servizio  del  personale  educativo  dei  convitti
nazionali, degli educandati femminili  dello  Stato  e  dei  convitti
annessi  agli  istituti  tecnici  e  professionali  e'  stabilito  in
ventiquattro ore settimanali, a cui  si  aggiungono  altre  nove  ore
settimanali di servizio ordinario  per  assicurare  il  funzionamento
delle predette istituzioni. 
17. L'orario di servizio del personale assistente  delle  istituzioni
scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui  alla
legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale  "A.  Romagnoli"
di specializzazione per gli educatori dei minorati  della  vista,  di
cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta
fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni  eccedenti
l'orario d'obbligo di ventiquattro ore  settimanali  sono  retribuite
nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 settembre 1978,  n.  567,  maggiorata  del  trenta  per
cento. 
18. L'orario del personale  di  cui  ai  commi  14,  16  e  17  viene
articolato secondo criteri  di  flessibilita'  in  relazione  ad  una
programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito
di competenza. 
19. Le disposizioni di cui all'art.  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti  le  prestazioni
eccedenti  l'orario  obbligatorio  di   insegnamento,   non   trovano
applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per
l'orario aggiuntivo di cui al comma 8. 
20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o  presso  gli
istituti magistrali per le attivita' di tirocinio ha  un  obbligo  di
servizio, per lo svolgimemnto delle attivita' stesse, rispettivamente
di venti e diciotto ore settimanali. 
21. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro  della  pubblica  istruzione  assumera'
iniziative  volte  a  raggiungere  una  intesa   con   il   Ministero
dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al
fine di definire  i  rapporti  inerenti  al  servizio  mensa  per  il
personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza  degli
alunni durante il servizio medesimo. 
 
          Note all'art. 14:
          - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974:
          "Art.  3  (Funzione  direttiva).  -  Il personale direttivo
          assolve alla funzione  di  promozione  e  di  coordinamento
          delle  attivita'  di  circolo  o  di  istituto;  a tal fine
          presiede  alla  gestione  unitaria  di  dette  istituzioni,
          assicura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi
          collegiali ed esercita le  specifiche  funzioni  di  ordine
          amministrativo,   escluse   le   competenze   di  carattere
          contabile, di ragioneria e di economato che non  implichino
          assunzione  di  responsabilita'  proprie  delle funzioni di
          ordine amministrativo.
          In particolare, al personale direttivo spetta:
          a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
          b)  presiedere  il  collegio  dei  docenti, il consiglio di
          disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del
          servizio  degli  insegnanti, i consigli di interclasse o di
          classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo  o  di
          istituto;
          c)  curare,  l'esecuzione  delle  deliberazioni  prese  dai
          predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o  di
          istituto;
          d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione
          ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario,
          sulla  base  di criteri generali stabiliti dal consiglio di
          circolo o d'istituto e  delle  proposte  del  collegio  dei
          docenti;
          e)  promuovere  e  coordinare,  nel rispetto della liberta'
          d'insegnamento, insieme con il  collegio  dei  docenti,  le
          attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento
          nell'ambito del circolo o dell'istituto;
          f)   adottare   o   proporre,   nell'ambito  della  propria
          competenza, i provvedimenti resi necessari da  inadempienze
          o carenze del personale docente e non docente;
          g)  coordinare  il calendario delle assemblee nel circolo o
          nell'istituto;
          h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle
          sue articolazioni centrali e periferiche  e  con  gli  enti
          locali   che   hanno   competenze  relative  al  circolo  e
          all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
          i)  curare  i  rapporti con gli specialisti che operano sul
          piano medico e socio-pedagogico;
          l)  curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche
          e amministrative riguardanti gli alunni e  i  docenti,  ivi
          compresi   la   vigilanza   sull'adempimento   dell'obbligo
          scolastico, l'ammissione  degli  alunni,  il  rilascio  dei
          certificati,  il  rispetto dell'orario e del calendario, la
          disciplina delle assenze,  la  concessione  dei  congedi  e
          delle   aspettative,   l'assunzione  dei  provvedimenti  di
          emergenza e di quelli richiesti per garantire la  sicurezza
          della scuola.
          Nulla  e'  innovato per quanto riguarda le attribuzione dei
          rettori e dei vicerettori dei convitti  nazionali  e  delle
          direttrici  e  vice-direttrici  degli  educandati femminili
          dello  Stato,  salvo  le  modifiche  derivanti  da   quanto
          stabilito  dall'art.  125  sulle  funzioni  degli ispettori
          scolastici.
          In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del titolare, la
          funzione direttiva e' esercitata  dal  docente  scelto  dal
          direttore  didattico  o dal preside tra i docenti eletti ai
          sensi  dell'art.  4  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione
          e riordinamento di organi collegiali della scuola  materna,
          elementare, secondaria ed artistica".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  del  D.P.R.  n.
          209/1987:
          "Art.  12  (Orario  di  lavoro).  -  1.  Per  il  personale
          insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza  degli
          alunni  durante  il  servizio  di  mensa il tempo impiegato
          nelle  predette  attivita'  rientra  a  tutti  gli  effetti
          nell'orario di attivita' didattica.
          2.  Le  funzioni  dell'insegnante  di  scuola  materna sono
          quelle di cui all'art. 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  31 maggio 1974, n. 417, nonche' quelle previste
          dall'art. 8, comma ottavo, della legge 9  agosto  1978,  n.
          463,   il  cui  espletamento  sia  limitato  esclusivamente
          all'ambito dell'istituzione scolastica.
          3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 entra in vigore a
          decorrere dall'anno scolastico 1987-88.
          4.  Al  fine di disciplinare il completamento di orario dei
          docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
          maggio 1974, n. 417, il collegio  dei  docenti  formula  le
          proposte   per  l'utilizzazione  del  personale  tenuto  al
          completamento, individuando la collocazione  degli  impegni
          entro  il  quadro  orario  settimanale secondo i criteri di
          certezza e di professionalita'.
          5.   Il  collegio  dei  docenti  programma  annualmente  le
          attivita',   non   di   insegnamento   connesse   con    il
          funzionamento  della  scuola di cui all'art. 88 del decreto
          del Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  417,
          tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai
          consigli di circolo o di  istituto  ai  sensi  dell'art.  6
          lettere  d),  e)  ed  f),  del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
          6.  Il  programma  di  cui al comma 5 comprende, oltre alla
          partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di
          classe  o  dei  collegi  dei  docenti,  i  rapporti  con le
          famiglie  e  con  gli  studenti,  l'aggiornamento  e  altre
          attivita' connesse con la funzione docente.
          7.  Le  attivita'  programmate sono svolte sulla base di un
          monte ore annuo di 210 ore.
          8.  Nella  programmazione delle varie attivita' il collegio
          dei docenti terra' conto  degli  adempimenti  connessi  con
          l'attivita'  specifica  di  ciascun  decente,  in  modo  da
          realizzare   la   massima   omogeneita'   possibile   nella
          ripartizione degli impegni.
          9.  La  convocazione  ordinaria per le attivita' collegiali
          deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.
          10.   L'orario  di  servizio  del  personale  direttivo  ed
          ispettivo puo'  essere  articolato  secondo  i  criteri  di
          flessibilita'   in  relazione  ad  una  programmazione  che
          consenta   l'espletamento   delle   funzioni    nell'ambito
          territoriale di competenza.
          11.  La  partecipazione  alle  commissioni  di  esame nelle
          scuole di ogni ordine e grado non da' diritto a compensi ad
          esclusione  di quella relativa alle commissioni degli esami
          di maturita'.
          12.   Restano   fermi  comunque  i  compensi  spettanti  ai
          presidenti  ed  ai  componenti  che  siano  di  provenienza
          esterna alla scuola".
          -  Si  trascrive il testo degli articoli 88 e 92 del D.P.R.
          n.  417/1987:
          "Art.  88  (Orario  di  servizio  dei  docenti). - L'orario
          obbligatorio di servizio per  le  insegnanti  della  scuola
          materna e' di 36 ore settimanali.
          L'orario  obbligatorio  in  servizio  per  i  docenti delle
          scuole elementari e degli istituti e scuole  di  istruzione
          secondaria e artistica e' costituito:
          a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24
          ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e  di
          18 ore settimanali da svolgere in non meno di cinque giorni
          alla settimana, per i docenti degli istituti  e  scuole  di
          istruzione secondaria e artistica;
          b)  delle  ore riguardanti le attivita' non di insegnamento
          connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20
          ore mensili.
          Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico
          pratici e gli insegnanti di arte applicata  sono  tenuti  a
          rimanere   a   disposizione   dell'Istituto   per  tre  ore
          settimanali, per le esigenze connesse con  la  preparazione
          delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.
          I  docenti  degli  istituti  e  delle  scuole di istruzione
          secondaria e  artistica  il  cui  orario  di  cattedra  sia
          inferiore   alle   18   ore   settimanali  sono  tenuti  al
          completamento  dell'orario  di   insegnamento,   entro   il
          predetto  limite,  mediante  l'utilizzazione  in  eventuali
          supplenze  o   corsi   di   recupero,   d'integrazione   ed
          extracurriculari  e,  in mancanza, rimanendo a disposizione
          della    scuola    per    attivita'    parascolastiche    o
          interscolastiche.
          Fermo  restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per
          gli altri impegni connessi con la normale  attivita'  della
          scuola  nella  scuola  secondaria  e  artistica ogni ora di
          insegnamento eccedente  per  qualsiasi  motivo  le  18  ore
          settimanali,  comprese le ore di insegnamento supplementare
          facoltativo  previsto  dalle   norme   vigenti   e   quelle
          eventualmente   incluse   nell'orario   di   cattedra,   e'
          compensata  per  il  periodo  di  effettiva  durata   della
          prestazione  in  ragione di 1/18› del trattamento economico
          in  godimento,  con  esclusione  della  sola  aggiunta   di
          famiglia  e  dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30
          luglio 1973, n. 477.
          Ogni  ora  di servizio eventualmente prestata, in eccedenza
          all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di
          3  ore  settimanali,  per  l'attivita'  di insegnamento nei
          corsi di recupero,  di  integrazione  ed  extracurriculari,
          compresa   nei  programmi  compilati  in  attuazione  della
          lettera d) dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione
          e riordinamento di organi collegiali della scuola  materna,
          elementare,   secondaria   ed   artistica,  per  quella  di
          direttore di scuola coordinata di istituto professionale  e
          di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella
          svolta con funzione vicaria dal docente di  cui  all'ultimo
          comma   del   precedente  art.  3,  e'  compensata  secondo
          l'importo  orario   stabilito   dal   decreto   legislativo
          presidenziale   27   giugno   1946,  n.  19,  e  successive
          modificazioni. Tali prestazioni devono  essere  mensilmente
          documentate  mediante dichiarazione del direttore didattico
          o del preside.
          Il precedente comma ha effetto dal 1› luglio 1975".
          "Art.   92  (Altre  incompatibilita'  -  Decadenza).  -  Il
          personale, di cui al presente decreto, non puo'  esercitare
          attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo
          assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati  o
          accettare  cariche  in societa' costituite a fine di lucro,
          tranne che si tratti di cariche in societa' od enti  per  i
          quali  la  nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta
          l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
          Il  divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei
          casi di societa' cooperative tra dipendenti dello Stato.
          Il  personale  che  contravvenga ai divieti posti nei commi
          precedenti viene diffidato dal  Ministro  per  la  pubblica
          istruzione  o  dal  provveditore agli studi a cessare dalla
          situazione di incompatibilita'.
          L'ottemperanza   alla   diffida   non   preclude   l'azione
          disciplinare.
          Decorsi   quindici   giorni   dalla   diffida   senza   che
          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
          con  provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
          per  il  personale  appartenente  ai  ruoli  nazionali; con
          provvedimento  del  provveditore  agli  studi,  sentito  il
          consiglio   scolastico   provinciale,   per   il  personale
          appartenente ai ruoli provinciali.
          Al  personale  docente e' consentito, previa autorizzazione
          del direttore  didattico  o  del  preside,  l'esercizio  di
          libere  professioni  che  non  siano  di  pregiudizio  allo
          assolvimento di tutte le attivita' inerenti  alla  funzione
          docente  e siano compatibili con l'orario di insegnamento e
          di servizio.
          Avverso  il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al
          provveditore agli studi, che decide in via definitiva".
          -  Si  trascrivono  di  seguito gli articoli 35, 36, 37 del
          D.P.R. n.  209/1987:
          "Art.  35  (Orario  di  lavoro).  -  1.  L'orario di lavoro
          giornaliero  si  articola,   ordinariamente,   in   6   ore
          continuative.
          2.  Qualora,  pero',  particolari esigenze di funzionamento
          delle  istituzioni   scolastiche   ovvero   l'esigenza   di
          migliorare   efficienza  e  produttivita'  dei  servizi  lo
          richiedano, e' possibile articolare diversamente  il  monte
          ore  settimanali  di  servizio  che puo' essere distribuito
          anche su 5 giornate lavorative.
          3.   L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  puo'  essere
          perseguita sia attraverso  l'istituto  della  flessibilita'
          dell'orario  che la turnazione. Tali istituti possono anche
          coesistere  al  fine  di  rendere  concreta   la   gestione
          flessibile  e mirata dall'organizzazione dei servizi, della
          dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
          4.  Ove  necessario,  qualora  con le predette modalita' di
          articolazione  dell'orario  non   siano   perseguibili   le
          finalita'  connesse alla garanzia di funzionamento di tutte
          le attivita' scolastiche e della piu'  proficua  efficienza
          dei   servizi  amministrativi,  tecnici  ed  ausiliari,  e'
          consentita la programmazione  plurisettimanale  dell'orario
          di  lavoro,  in  coincidenza  con  i periodi di particolare
          intensita' del servizio scolastico.
          5.  Il  rispetto  dell'orario  di  lavoro deve poter essere
          accertato  anche  mediante  saltuari  controlli   di   tipo
          automatico ed obbiettivo.
          Art.  36  (Orario  flessibile).  -  1.  In  sede di accordo
          decentrato saranno individuati i criteri,  i  limiti  e  le
          procedure   da   adottare,   in   ambito  provinciale,  per
          l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello  di
          organizzazione del lavoro.
          2.   L'orario   flessibile,   ordinariamente  consiste  nel
          posticipare  l'orario   di   inizio   del   lavoro   ovvero
          nell'anticipare  l'orario  di  uscita  o  nell'avvalersi in
          entrambe le facolta'.
          3.  Durante  i  periodi  di  interruzione  delle  attivita'
          didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste
          attivita' programmate dagli organi collegiali, e' possibile
          la chiusura della scuola nelle giornate  prefestive,  fermo
          restando  il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del
          personale.
          4.  L'adozione  della  flessibilita'  dell'orario di lavoro
          presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita'
          svolta   dalle  istituzioni  scolastiche  interessate,  dei
          conseguenti servizi amministrativi, tecnici  ed  ausiliari,
          dei  riflessi  che  una  modifica  dell'orario  di servizio
          provoca o puo' provocare  nei  confronti  dell'utenza,  dei
          rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle
          stesse    istituzioni    scolastiche,     nonche'     delle
          caratteristiche   del   territorio  in  cui  la  scuola  e'
          collegata.
          5.   All'adozione   dell'orario   di   lavoro   si   giunge
          salvaguardando il ruolo  e  la  competenza  prevista  dalla
          normativa  vigente  per  gli organi collegiali delle scuole
          previo   confronto   con   le   organizzazioni    sindacali
          eventualmente presenti nella istituzione scolastica.
          6.  Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento
          dell'orario   dell'obbligo   devono,   di   norma    essere
          programmate per almeno tre ore consecutive.
          7.  L'orario  flessibile,  in  alcuni  casi  specifici, pur
          riguardare  tutto  il  personale  di  un  medesimo  profilo
          prefessionale;  in altri, quando sia necessario intervenire
          soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione  del  lavoro
          puo'   essere   attuato   anche   secondo   i   criteri  di
          avvicendamento  all'interno  del  personale  dello   stesso
          profilo professionale.
          Art.  37  (Turnazione).  -  1.  Qualora  nelle  istituzioni
          scolastiche l'orario ordinario e  l'orario  flessibile  non
          riescano   ad  assicurare  l'effettuazione  di  determinati
          servizi  legati  ad  attivita'  didattiche,  pomeridiane  o
          serali,  l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata
          ordinariamente su turni.
          2.  L'adozione  di  una  organizzazione del lavoro su turno
          puo' essere altresi' attuata quando la  collocazione  fuori
          dell'orario  antimeridiano  di  alcune  mansioni o funzioni
          previste dai profili professionali concorre  oggettivamente
          a  realizzare  migliori  livelli di efficienza ed efficacia
          dei   servizi,   rispondendo   anche   alle   complesse   e
          diversificate    domande    di    attivita'   di   supporto
          all'iniziativa   didattica,   di   aggiornamento    e    di
          sperimentazione.
          3.  In  sede  di  accordo  decentrato saranno individuati i
          criteri, i limiti e le procedure  da  adottare,  in  ambito
          provinciale,  per  il ricorso alle turnazione quale diverso
          modello di organizzazione  del  lavoro,  salvaguardando  il
          ruolo  e  la  competenza  degli  organi  collegiali, previo
          confronto con  le  organizzazioni  sindacali  eventualmente
          presenti  nella  scuola. Potranno essere tenute presenti le
          possibilita' di adesione volontaria da parte dei singoli ai
          diversi    turni    per   l'intero   anno   scolastico   in
          considerazione  della  mobilita'   territoriale   e   della
          funzionalita' della scuola.
          4.   Gli   accordi   decentrati,   comunque,  non  potranno
          prescindere dai seguenti criteri:
          a)  prima  di  ricorrere  all'organizzazione  per turni del
          lavoro occorre valutare  se  non  si  possa  conseguire  lo
          stesso  risultato adottando altri modelli di organizzazione
          del lavoro (orario flessibile);
          b)  l'adozione  del  lavoro  su turni deve corrispondere ad
          esigenze non sopprimibili o comprimibili".
          -  Si  trascrive l'art. 3 della legge n. 488/1973, relativa
          all'orario di servizio  del  personale  disciplinato  dalla
          stessa  legge  e  di  quello  disciplinato  dalla  legge 30
          dicembre 1960, n. 1734:
          "Art. 3. - Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del
          regio decreto 26 aprile  1928,  n.  1297,  l'assistente  e'
          tenuto  ad  un  orario  di servizio complessivo di otto ore
          giornaliere,  di   cui   quattro   da   considerarsi   come
          prestazioni straordinarie.
          Il  direttore  dell'istituto, in rapporto alle esigenze del
          convitto, ha la facolta' di richiedere le  prestazioni  del
          servizio,    nei   limiti   giornalieri   sopra   indicati,
          alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da
          stabilirsi".
          - Si trascrive l'art. 10 del D.P.R. n. 567/1988:
          "Art.  10. - Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11,
          a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  nei  confronti  del personale in esso contemplato
          cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti
          dalle  precedenti disposizioni in materia di prestazione di
          lavoro straordinario.
          Fino  a  quando non sara' riordinata la materia dell'orario
          di servizio, restano fermi gli attuali limiti  orari  e  le
          misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli
          assistenti  dell'istituto   statale   "A.   Romagnoli"   di
          specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
          ed agli assistenti degli istituti  statali  per  sordomuti,
          per  il  completamento  dell'orario  di  servizio, ai sensi
          rispettivamente dell'art. 23 del D.P.R. 4  marzo  1964,  n.
          292 e dell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488".
          -  Il  comma  1  dell'art.  6  del  D.P.R.  n.  209/1987  e
          trascritto nelle note all'art. 3.