Art. 16. 
                Funzionamento degli organi collegiali 
1. Il  collegio  dei  docenti,  nel  piano  annuale  delle  attivita'
previste  dall'art.  14,  riserva,  per   il   funzionamento   e   la
partecipazione  agli  organi   collegiali,   comprese   le   riunioni
obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le  operazioni
di scrutinio, di norma ottanta ore.