Art. 16. Funzionamento degli organi collegiali 1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attivita' previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.