Art. 17. 
     Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 
1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui
all'art. 34 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  aprile
1987, n. 209, si procedera' al riesame dei criteri di  determinazione
delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni  ordine  e
grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti
e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 
 
          Nota all'art. 17:
          Si trascrive il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 209/1987:
          "Art.  34  (Organici).  -  1.  Entro  un mese dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto sara' costituita una
          commissione  mista, composta da rappresentanti dei Ministri
          della pubblica istruzione,  del  tesoro,  del  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e delle organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il
          Ministero  della pubblica istruzione, che dovra' formulare,
          entro la vigenza del  presente  decreto,  proposte  per  la
          modifica  dei  criteri  di  determinazione  delle dotazioni
          organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine  e  grado
          compresi  i  conservatori  e  le  accademie,  a modifica ed
          integrazione  delle  tabelle   annesse   al   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n.  420. Tali
          proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative
          in sede legislativa".