Art. 17. Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si procedera' al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Nota all'art. 17: Si trascrive il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 34 (Organici). - 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' costituita una commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, che dovra' formulare, entro la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede legislativa".