Art. 18. Mobilita' del personale della scuola 1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente e' concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore e' prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte. 2. La verifica dell'attualita' e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilita' od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa. 3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terra' conto dei seguenti principi e criteri generali: a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente; b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo annuale; c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarita' della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto e' ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso piu' vicini secondo tabelle di viciniorita'; d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneita' tra i vari settori; e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; f) per i trasferimenti d'ufficio si terra' conto delle tabelle di viciniorita' definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune; g) potranno essere modificate, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equita' tra le varie situazioni, un piu' puntuale equilibrio fra i vari titoli e l'omogeneita' di trattamento tra le categorie del personale; sara' previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette localita'. 4. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri. 5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilita' di posto nella scuola di precedente titolarita'. 6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarita' del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario. 7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta' ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarieta' e' utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilita' di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee. 8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui e' stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreche' per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilita' di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia, anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresi', ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarita' o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarita'. 9. Per la copertura dei posti delle attivita' di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita' a quello che abbia gia' maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelli relative al personale non di ruolo. 10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarita'; qualora cio' non sia possibile, l'utilizzazione potra' essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purche' in possesso di indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, puo' essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale cosi' utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, puo' essere utilizzato, a domanda, per attivita' di sostegno degli alunni handicappati. 13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda, ed in presenza di disponibilita' di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarita', secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresi' consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti. 14. Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale assistente. 15. Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.
Note all'art. 18: - Si trascrive il testo degli articoli 77 del D.P.R. n. 417/1974 e 57 della legge n. 312/1980: "Art. 77 (Passaggi di ruolo) D.P.R. n. 417/1974. - Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati". "Art. 57 (Passaggi di ruolo) legge n. 312/1980. - I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto". - Si trascrive il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 417/1974: "Art. 75 (Passaggi di cattedra e di presidenza). - Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalla allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili. Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione". - Si trascrive il testo dell'art. 61 della legge n. 270/1982: "Art. 61 (Categorie speciali). - Gli insegnanti non vedenti che siano ammessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa in sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede. Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967 n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa. Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali. Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, e' ridotto a novanta giorni, anche non continuativi. Sono da considerare, non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946. Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche' agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori". - Si trascrive il testo dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988): "Art. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti o disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e nono dell. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.