Art. 19. 
Mobilita'  professionale  del  personale  amministrativo  tecnico  ed
                             ausiliario 
1. Annualmente, dopo l'effettuazione  dei  movimenti  provinciali  ed
interprovinciali,   nel   limite   del   trenta   per   cento   della
disponibilita' dei posti  nell'organico  provinciale  destinata  alla
mobilita', e' disposto, a domanda,  il  passaggio  ad  altri  profili
della  stessa  qualifica,   su   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione provinciale, nei riguardi del personale  che  sia  in
possesso dei prescritti requisiti.