Art. 19. Mobilita' professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della disponibilita' dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilita', e' disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.