Art. 21. Mobilita' per incompatibilita' 1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita', ferma restando la normativa vigente, puo' essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilita' da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso. 2. Il dipendente che e' proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola. 4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Nota all'art. 21: Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 29 (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali). - 1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico".