Art. 22. 
Mobilita' per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione  di
appartenenza o di altre amministrazioni. 
1. Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa,  venga  a
trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa  essere  utilizzato
nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di  residenza,
per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza,
e' inserito in un contingente di mobilita'  per  essere  assegnato  a
posti  vacanti  dell'amministrazione  di  appartenenza  o  di   altre
amministrazioni. Nel predetto contingente  e'  inserito,  a  domanda,
anche personale non in soprannumero, purche' in servizio in provincie
nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri
a partecipare alle procedure di mobilita'. 
2. La mobilita' di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti criteri: 
a) trasferimento suppletivo,  a  domanda,  per  posti  del  ruolo  di
appartenenza disponibili in altra provincia, che  residuano  dopo  le
operazioni di trasferimenti e passaggi; 
b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture  di  altre
amministrazioni  pubbliche  ubicate  nella  stessa   provincia,   con
decorrenza  dal  1›  settembre  1989,  secondo  criteri,   modalita',
condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito  provvedimento
legislativo. 
3. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2,
qualora  dovessero  permanere  posizioni  soprannumerarie,   per   la
mobilita' all'interno del  comparto  provvedera'  il  Ministro  della
pubblica  istruzione,  di  intesa  con  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.