Art. 22. Mobilita' per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. 1. Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, e' inserito in un contingente di mobilita' per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente e' inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purche' in servizio in provincie nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilita'. 2. La mobilita' di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasferimento suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di appartenenza disponibili in altra provincia, che residuano dopo le operazioni di trasferimenti e passaggi; b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1 settembre 1989, secondo criteri, modalita', condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo. 3. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilita' all'interno del comparto provvedera' il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.