Art. 23. 
                       Negoziazione decentrata 
1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni
di cui al capo IV del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Nota all'art. 23:
          Il  capo  IV del D.P.R. n. 209/1987, comprende gli articoli
          da 13 a 17.
          Se nei riporta il testo:
                                    "Capo IV
                            NEGOZIAZIONE DECENTRATA
          Art.  13 (Accordi). - 1. La negoziazione decentratra di cui
          all'art.  14 della legge  19  marzo  1983,  n.  93,  e'  da
          riferire,  per  il  comparto  scuola a livello provinciale,
          alle seguenti materie:
          a)  criteri  generali  dell'organizzazione  del  lavoro del
          personale ATA e del personale educativo nel rispetto  delle
          competenze  che  la  normativa  vigente riserva agli organi
          della scuola;
          b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro
          straordinario del personale ATA;
          c)  proposte  per  la  sicurezza,  la salubrita' e l'igiene
          dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione  delle
          strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le
          competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e
          6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio
          1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
          d)  criteri  e  modalita'  per  l'utilizzazione dei servizi
          sociali da mettere a disposizione del personale;
          e) criteri e modalita' per l'attuazione delle iniziative di
          aggiornamento e di formazione  in  servizio  del  personale
          ATA, docente, direttivo;
          f)   individuazione  di  priorita'  e  distribuzione  delle
          risorse relative al fondo di incentivazione;
          g)   misure   rivolte  all'attuazione  delle  garanzie  del
          personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.
          Art. 14 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). -
          1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
          a)  per  la  parte  pubblica,  una delegazione composta dal
          Ministro competente, che la presiede, o da un suo  delegato
          ovvero  dal  commissario  di  Governo nei casi previsti dal
          secondo comma dell'art.  14 della legge 29 marzo  1983,  n.
          93,  e  da  una  rappresentanza  dei  titolari degli uffici
          direttamente  interessati  alle  questioni  oggetto   della
          trattativa;
          b)  per  la  parte  sindacale,  una delegazione composta da
          rappresentanti   di   ciascuna   organizzazione   sindacale
          maggiormente  rappresentativa  nel  settore interessato che
          abbiano    adottato    codici    di    autoregolamentazione
          dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  uguali a quelli
          adottati   dalle   organizzazioni   sindacali    firmatarie
          dell'accordo   recepito   dal   presente  decreto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
          2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a
          quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi  di
          particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione
          provinciale,  la  delegazione  di  parte  pubblica,  salva,
          diversa  delega  da  parte  del Ministro, e' presieduta dal
          titolare di uno degli uffici interessati  all'accordo,  che
          rivesta qualifica dirigenziale.
          3.  Allo  scopo  di  assicurare  il pieno svolgimento delle
          trattative per la stipula degli accordi  decentrati  cui  e
          affidata  l'attuazione  di istituti di rilevante interesse,
          la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro
          con  un  provvedimento  anche  a  carattere  permanente  in
          riferimento a particolari materie; con tale  provvedimento,
          nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai
          criteri stabiliti dal  presente  decreto,  dovranno  essere
          impartite  direttive  intese  a  conseguire  uniformita' di
          conduzione  e  di  risultati  fra  gli  organi   periferici
          dell'Amministrazione.
          4.   Per  quanto  riguarda  gli  accordi  relativi  ad  una
          pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse,
          ma  aventi  sede  nella medesima regione, la delegazione di
          parte pubblica e' presieduta dal commissario di  Governo  o
          dal  corrispondente organo delle regioni a statuto speciale
          e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
          Art.  15.  (Livelli  di  negoziazione  decentrata). - 1. La
          negoziazione  decentrata   puo'   articolarsi   a   livello
          nazionale  e,  per  aree  territorialmente  delimitate, per
          uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purche'
          diretti   da  funzionari  con  qualifica  dirigenziale,  in
          relazione  alle   materie   di   negoziazione   individuate
          nell'accordo recepito dal presente decreto.
          Art.  16  (Tempi  di  inizio  e  termine della negoziazione
          decentrata). 1. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  del presente decreto, il Ministro, salvi i casi
          in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di  parte
          pubblica,   delega  con  atto  formale  il  funzionario  da
          preporre alla presidenza delle predette delegazioni.
          2.  Le  trattative  per la stipula degli accordi decentrati
          devono, in ogni  caso,  avviarsi  entro  tre  giorni  dalla
          richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e
          devono  comunque  essere  concluse  entro  il  quindicesimo
          giorno dal loro inizio.
          3.  Qualora,  entro il predetto termine, non fosse concluso
          l'accordo,  il  Ministro,  di  propria  iniziativa   o   su
          richiesta  della  delegazione  sindacale, puo' disporre con
          l'osservanza dei termini di cui al comma  2,  che,  per  la
          negoziazione  decentrata su materie attribuite dal presente
          decreto  a  livello   territoriale   inferiore   a   quello
          nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e
          presieduta da un  funzionario  con  qualifica  dirigenziale
          dell'amministrazione  centrale  o  da un Sottosegretario di
          Stato se non intende presiederla personalmente.
          4.  Trascorso  l'ulteriore termine di quindici giorni senza
          che si sia raggiunta  una  ipotesi  di  accordo,  si  fara'
          ricorso  all'intervento  delle delegazioni trattanti di cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          marzo   1986,   n.  68,  limitando  la  composizione  della
          delegazione di parte pubblica al Ministro per  la  funzione
          pubblica,  che  la  presiede, ed al Ministro della pubblica
          istruzione 'comma  aggiunto  dall'art.  66  del  D.P.R.  n.
          494/1987'.
          5.  All'intervento  delle  medesime  delegazioni  si  fara'
          ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non
          fosse  raggiunto  l'accordo  per  le materie demandate alla
          contrattazione decentrata di livello nazionale  e  comunque
          per  la  negoziazione  decentrata  territoriale  qualora la
          delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o
          dal  commissario del Governo" 'comma aggiunto dall'art.  66
          del D.P.R. n. 494/1987'.
          Art. 17 (Procedure). - 1. L'accordo va redatto per iscritto
          e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale.
          2.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti,  o che non
          abbiano partecipato alla trattativa, possono  esprimere  le
          proprie  osservazioni  nel merito prima che l'accordo venga
          tradotto in provvedimento amministrativo e  comunque  entro
          il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
          3.  L'accordo  e' recepito con decreto del Ministro, oppure
          con altri atti a  firma  del  competente  dirigente,  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
          4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario:
          a)  quando  l'accordo  ha  efficacia in tutto il territorio
          nazionale,   o   comunque   investe   tutti   gli    uffici
          dell'Amministrazione interessata;
          b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici,
          non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un
          unico organo amministrativo periferico;
          c)  se  le  norme,  introdotte dall'accordo, innovano altre
          norme previste da un  precedente  decreto  ministeriale,  a
          meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale
          possibilita'  nel  provvedimento  di  delega   relativo   a
          quell'accordo decentrato.
          5.  Gli  accordi  decentrati, riguardanti una pluralita' di
          uffici  locali  dello  Stato  aventi  sede  nella  medesima
          regione,  sono  recepiti,  con  decreto  del commissario di
          Governo e, ove necessario con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri".