Art. 23. Negoziazione decentrata 1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 23: Il capo IV del D.P.R. n. 209/1987, comprende gli articoli da 13 a 17. Se nei riporta il testo: "Capo IV NEGOZIAZIONE DECENTRATA Art. 13 (Accordi). - 1. La negoziazione decentratra di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93, e' da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie: a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola; b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA; c) proposte per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517; d) criteri e modalita' per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale; e) criteri e modalita' per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo; f) individuazione di priorita' e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione; g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali. Art. 14 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). - 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono: a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa; b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva, diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale. 3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione. 4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo delle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia. Art. 15. (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto. Art. 16 (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata). 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, puo' disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. 4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione 'comma aggiunto dall'art. 66 del D.P.R. n. 494/1987'. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo" 'comma aggiunto dall'art. 66 del D.P.R. n. 494/1987'. Art. 17 (Procedure). - 1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale. 2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione. 3. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario: a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata; b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico; c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato. 5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".