Art. 25. 
                          Congedo ordinario 
1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di congedo
ordinario, le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo
1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le  particolari  disposizioni
di cui al comma 2. 
2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo  e
direttivo,  dal  personale  docente  ed  educativo,   a   domanda   e
compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle
sospensioni delle attivita' didattiche. Per un periodo non  superiore
a sei giornate lavorative e'  consentita  la  fruizione  del  congedo
ordinario durante la  rimanente  parte  dell'anno;  limitatamente  al
personale docente ed  educativo,  l'esercizio  di  tale  facolta'  e'
consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica,
vi sia possibilita' di sostituzione con altro personale in  attivita'
di servizio  nella  stessa  sede  e  non  comporti,  comunque,  oneri
aggiuntivi  anche  relativamente  all'eventuale   corresponsione   di
compensi di ore eccedenti.