Art. 25. Congedo ordinario 1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al comma 2. 2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attivita' didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e' consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilita' di sostituzione con altro personale in attivita' di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.