Art. 26. Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario. 1. Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso universita' ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale. 2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obbiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita' formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore. 3. Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalita' organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio. 4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Nota all'art. 26: Si trascrive il testo dell'art 14 della legge n. 270/1982: "Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo). - La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze: a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario; b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori; c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma; d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno; e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo. A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media. In caso di eccedenza detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti. E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziativie di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalla leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-84, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quart'ultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnate per una durata complessiva non superiore a 9 anni. Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali".