Art. 26. 
Aggiornamento e  formazione  in  servizio  del  personale  ispettivo,
direttivo,  docente  ed   educativo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario. 
1. Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12,  e
sempre che sia possibile la sostituzione con personale  in  servizio,
considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive
(DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti
ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  possono
essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati  dal  capo
di istituto periodi di esonero totale o  parziale  dall'insegnamento,
allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad  iniziative
anche    straordinarie    di     aggiornamento     disciplinare     e
metodologico-didattico realizzate presso universita' ed  istituti  di
ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero  della  pubblica
istruzione o dallo stesso autorizzati  presso  istituti  scientifici,
enti culturali  o  associazioni  professionali  del  personale  della
scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative  di  aggiornamento
sono  gestite  tenendo  conto  anche  dei   criteri   stabiliti   per
l'utilizzazione annua del personale. 
2. Il collegio dei docenti,  sulla  base  del  programma  pluriennale
definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito  dal  presente  decreto,  dal   Ministero   della   pubblica
istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative  per
la partecipazione e la realizzazione delle iniziative  di  formazione
in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative  stesse.  I
docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano  al
collegio dei docenti, alla conclusione  delle  esperienze  formative,
una relazione scritta o altri  materiali  strutturati,  appositamente
elaborati, che  illustrino  contenuti,  metodi  ed  obbiettivi  delle
esperienze stesse,  per  attivare  processi  di  trasferimento  e  di
pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione  e
la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita'  formative
sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo  personale.  Il
piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art.  14,  comma
5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino  a
quaranta ore. 
3. Per le attivita' di  aggiornamento  deliberate  dal  collegio  dei
docenti,  quest'ultimo  definisce  gli  obiettivi  e   le   modalita'
organizzative per la realizzazione e  la  verifica  delle  iniziative
stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli
obblighi di servizio. 
4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione
decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
presenta  alle  organizzazioni  sindacali   firmatarie   dell'accordo
recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per
il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in  tale
sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di  esonero  dal
servizio per la partecipazione ad  iniziative  di  aggiornamento  del
personale   ispettivo,   direttivo,   amministrativo,   tecnico    ed
ausiliario. 
 
          Nota all'art. 26:
          Si trascrive il testo dell'art 14 della legge n. 270/1982:
          "Art.  14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo). -
          La utilizzazione dei  docenti  delle  dotazioni  aggiuntive
          deve  contribuire  nella  scuola  elementare  e  media, per
          quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare
          una  programmazione educativa secondo quanto previsto dalla
          legge 4  agosto  1977,  n.  517,  assicurando  peraltro  il
          soddisfacimento  in  via  prioritaria,  nell'ordine,  delle
          seguenti esigenze:
          a)  copertura  dei  posti  di  insegnamento che non possono
          concorrere a costituire cattedre o posti orario;
          b)  copertura  dei posti di insegnamento comunque vacanti e
          disponibili  per  un  periodo  non  inferiore  a   5   mesi
          nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
          c)  sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al
          successivo sesto comma;
          d)  sostituzione  dei docenti impegnati nella realizzazione
          delle scuole a tempo pieno;
          e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei
          corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento
          dei  titoli  di  studio  e  per  l'insegnamento  nei  corsi
          sperimentali di scuola media per lavoratori;
          f)  sostituzione  dei  docenti utilizzati ai sensi del nono
          comma, secondo periodo del presente articolo.
          A   tal  fine  il  provveditore  agli  studi  definisce  il
          contingente su  base  distrettuale  ed  assegna  a  ciascun
          circolo   o   scuola,   in   relazione  alle  esigenze,  un
          contingente di docenti della dotazione  aggiuntiva  per  la
          scuola materna, elementare e media.
          In   caso   di  eccedenza  detto  personale  dovra'  essere
          utilizzato  prioritariamente  presso  circoli  didattici  o
          scuole   medie  dello  stesso  distretto  o  del  distretto
          viciniore.
          Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione
          aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli  studi  per
          coprire  le  esigenze  di  cui ai punti a), b), c) e f) del
          primo comma.
          Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal
          circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato  assegnato
          all'inizio dell'anno scolastico.
          Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle
          priorita' indicate nel primo comma del presente articolo  -
          quello  delle  dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di
          specifici  requisiti,  puo'  essere  utilizzato  anche  per
          periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale
          orario di  servizio,  in  attivita'  didattico-educative  e
          psico-pedagogiche  previste dalla programmazione di ciascun
          circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita'  da
          definirsi  mediante  apposita  ordinanza del Ministro della
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica   istruzione,  con  particolare  riferimento  alle
          attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione  degli
          alunni  portatori  di  handicaps e di quelli che presentano
          specifiche  difficolta'  di   apprendimento   nonche'   per
          insegnamenti    speciali    e   attivita'   integrative   o
          complementari previsti dalle leggi vigenti.
          E'  abrogata la disposizione prevista, per la scuola media,
          al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977,  n.
          517,  che  stabilisce  la  utilizzazione dell'insegnante di
          sostegno nel limite di sei  ore  settimanali  per  ciascuna
          classe.
          I  docenti  di  ruolo,  a  domanda  o con il loro consenso,
          possono essere  utilizzati  per  corsi  ed  iniziativie  di
          istruzione  degli  adulti  finalizzati  al conseguimento di
          titoli di studio.
          L'utilizzazione   del   personale  docente  secondo  quanto
          previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo  e'
          disposta  dal direttore didattico o dal capo dell'istituto,
          nei limiti  numerici  risultanti  dalla  disponibilita'  di
          personale  di  ruolo  assegnato  al  circolo o alla scuola,
          purche'  il  personale   docente   cosi'   utilizzato   sia
          sostituibile  con personale di ruolo assegnato al circolo o
          alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita'  di  cui
          al  presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali
          o totali dal servizio per i  docenti  di  ruolo  che  siano
          impegnati  in  attivita' di aggiornamento o che frequentino
          regolarmente i corsi per  il  conseguimento  di  titoli  di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  attinenti la loro
          utilizzazione e richiesti dalla leggi e  dagli  ordinamenti
          scolastici,  ivi  compresi  i  corsi  di cui all'art. 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
          970,  purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita'
          finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato  di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, o direttamente  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione  o,  sulla  base  di  convenzioni  a tal fine da
          questo   stipulate,   da   istituti   universitari.    Alle
          convenzioni  con  gli istituti universitari si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
          Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  puo' disporre, a
          partire dall'anno scolastico  1983-84,  l'utilizzazione  di
          personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  di ruolo, che
          abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
          a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
          scuola,    presso    organi    centrali    e     periferici
          dell'amministrazione     scolastica,     presso    istituti
          universitari, istituzioni culturali o di  ricerca,  nonche'
          presso  enti  e  associazioni aventi personalita' giuridica
          che, per finalita' statutaria, operino nel campo  formativo
          e scolastico.
          L'utilizzazione  puo'  essere  disposta  per  programmi  di
          ricerca o per iniziative, nel campo  educativo  scolastico,
          ritenuti   di   rilevante   interesse  per  la  scuola,  da
          concordarsi con  l'istituzione  interessata  e  secondo  le
          modalita'  e  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione.
          Il  periodo  di  utilizzazione  nelle  attivita'  di cui al
          precedente  quart'ultimo  comma  non   puo'   superare   un
          sessennio  continuativo  e  l'utilizzazione non puo' essere
          disposta per piu' di due volte  nel  corso  della  carriera
          dello  stesso  insegnate  per  una  durata  complessiva non
          superiore a 9 anni.
          Il  personale  delle  dotazioni  aggiuntive delle scuole di
          ogni  ordine  e   grado,   nonche'   quello   che   risulti
          eventualmente   in   soprannumero,   sara'   in  ogni  caso
          utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove  necessario,
          di  supplenze  di  durata  inferiore  a  cinque  mesi  o di
          attivita'   inerenti   al   funzionamento   degli    organi
          collegiali".