Art. 28. 
      Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti 
1. Al personale dell'area di funzione  docente  di  cui  all'art.  3,
comma 1, possono essere attribuite,  per  particolari  meriti,  anche
tenendo conto degli specifici titoli di  studio,  mediante  procedura
concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti,  i  criteri,  le
condizioni e le modalita' di cui al presente articolo. 
2. Il personale docente, durante l'attivita' di servizio, puo' fruire
soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purche'  abbia
una anzianita' di ruolo non inferiore a sei anni  per  l'attribuzione
della prima anticipazione  stipendiale  ed  a  quattordici  anni  per
l'attribuzione   della   seconda   anticipazione   stipendiale.    La
quantificazione del beneficio economico sara' determinata in sede  di
negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
3. Il beneficio di cui al comma  1  e'  attribuito  ai  vincitori  di
concorsi  indetti  annualmente.  Il  limite  dei  posti   annualmente
riservati a concorso per ciascun ordine di scuola,  le  modalita'  di
espletamento di tali  concorsi  e  le  condizioni  di  ammissibilita'
saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica  istruzione,
di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la  funzione  pubblica,
previa negoziazione decentrata a livello nazionale. 
4. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  hanno  effetto  a
decorrere dal 31 dicembre 1990.