Art. 28. Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti 1. Al personale dell'area di funzione docente di cui all'art. 3, comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalita' di cui al presente articolo. 2. Il personale docente, durante l'attivita' di servizio, puo' fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purche' abbia una anzianita' di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sara' determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalita' di espletamento di tali concorsi e le condizioni di ammissibilita' saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.