Art. 30. 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del
personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni  legislative
vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti  del  Presidente  della
Repubblica recettivi degli accordi triennali,  se  non  incompatibili
con le disposizioni del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 30: 
              I  decreti  presidenziali   recettivi   degli   accordi
          triennali precedenti sono: 
              1) Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. 
              2) Il D.P.R. 10 aprile 1987,  n.  209,  pubblicato  nel
          suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          125 del 1° giugno 1987.