Art. 4. Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale 1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed aconomica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3. 2. L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base delle anzianita' come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera. 3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianita' utile ai soli fini economici e' interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali. 4. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianita' per l'inquadramento di cui al comma 1 e' quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988. 5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potra' essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennita' integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale. 6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1 luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue: a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare. 7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera. 8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato e' attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. 9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato e' inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni. 11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verra' corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio. 12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procedera', in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base dell'individuazione cui si perverra' a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianita' giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi e' determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianita' giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se piu' favorevoli.
Note all'art. 4: - L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983 cosi' recita: "Art. 6. - Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, e' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianita' di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa' riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianita'. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato e' inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza fra i due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme". - L'art. 69 del D.P.R. n. 494/1987 aggiunge l'art. 33 al D.P.R. n. 209/1987. Se ne trascrive il testo: "Art. 33 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale; spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe". - L'art. 67 del D.P.R. n. 494/1987 aggiunge l'art. 22 al D.P.R. n. 209/1987. Se ne trascrive il testo: "Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi. 2. Il Ministro della pubblica istruzione individuera', d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dall'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 3. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profitti e dei requisiti necessari". - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 370/1970; "Art. 3. - Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purche' prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio. Ai docenti di cui al primo comma dell'art. 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici".