Art. 4. 
                       Inquadramento economico 
                  Passaggi di qualifica funzionale 
1. L'inquadramento economico nelle nuove  posizioni  stipendiali,  di
cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla  data  del  1  luglio
1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed aconomica maturata  alla
data  del  30  giugno  1988.  Per  la   valutazione   dell'anzianita'
riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma  4  dell'art.
3. 
2. L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base
delle  anzianita'  come  sopra  determinate.  L'eventuale   eccedenza
temporale viene utilizzata ai  fini  dell'ulteriore  progressione  di
carriera. 
3. Al compimento del sedicesimo anno per  i  docenti  laureati  della
scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori
amministrativi, per i docenti della  scuola  materna  ed  elementare,
della scuola media e per i docenti diplomati della scuola  secondaria
superiore,  del  ventesimo  anno  per  il  personale   ausiliario   e
collaboratore,  del  ventiquattresimo  anno   per   i   docenti   dei
conservatori di musica e delle accademie, l'anzianita' utile ai  soli
fini economici e' interamente valida ai fini dell'attribuzione  delle
successive posizioni stipendiali. 
4. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1› gennaio  1987
ed il 30 giugno 1988,  abbia  conseguito  il  passaggio  a  qualifica
funzionale  o  livello  retributivo   superiore,   l'anzianita'   per
l'inquadramento di cui al comma 1 e' quella determinata con i criteri
e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  345,  maggiorata  del
periodo di servizio prestato dalla data  del  passaggio  fino  al  30
giugno 1988. 
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale  a
regime  non  potra'  essere  inferiore   alla   differenza   tra   il
preesistente  stipendio   iniziale   del   livello   retributivo   di
appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota
di indennita' integrativa  speciale  conglobata  nello  stipendio  in
applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17  settembre  1987,  n.  494,  e  quello
iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente  area  e
figura professionale. 
6. I miglioramenti  economici  risultanti  dalla  differenza  tra  il
trattamento economico alla data del 1› luglio  1988,  determinato  ai
sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30  giugno
1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5,  sono
attribuiti come segue: 
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; 
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del  sessantacinque  per  cento,
comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui
alla lettera a); 
c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare. 
7. Gli  incrementi  relativi  alle  posizioni  stipendiali,  maturati
successivamente al  1  luglio  1988,  sono  aggiunti  per  intero  al
trattamento economico come sopra determinato, ancorche' esso non  sia
stato corrisposto nella misura intera. 
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo
alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato e'  attribuito
lo stipendio iniziale previsto a "regime"  per  la  nuova  qualifica,
maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo  stipendio
tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento
nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. 
9.  Qualora  il  nuovo  stipendio  si  collochi  fra  due   posizioni
stipendiali, il personale interessato e' inquadrato  nella  posizione
stipendiale   immediatamente    inferiore,    fermo    restando    la
corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza  tra  i
due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata  utile  ai  fini
dell'ulteriore progressione economica. 
10. I benefici economici di cui al comma 8 non  sono  cumulabili  con
quelli  derivanti  dai  riconoscimenti  dei  servizi  previsti,  agli
effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni. 
11. Nel caso di passaggio  ad  una  qualifica  funzionale  superiore,
intervenuto nel periodo dal 1 luglio  1988  al  30  aprile  1990,  il
beneficio spettante con riferimento  allo  stipendio  iniziale  della
nuova qualifica verra' corrisposto nell'aliquota percentuale  vigente
al momento in cui si verifica il passaggio. 
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
si procedera', in sede contrattuale, alla ridefinizione  dei  profili
professionali sulla  base  dell'individuazione  cui  si  perverra'  a
seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 
13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale,  l'anzianita'  giuridica
ed  economica  del  personale  dei  servizi  ausiliari   tecnici   ed
amministrativi e' determinata valutando anche il servizio  pre-ruolo,
comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in  carriera  inferiore,
nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19  giugno  1970,
n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 
576, e successive modificazioni ed  integrazioni.  Restano  ferme  le
anzianita'  giuridiche  ed  economiche  riconosciute  dalle   vigenti
disposizioni, se piu' favorevoli. 
 
          Note all'art. 4:
          - L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983 cosi' recita:
          "Art. 6. - Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a
          livello retributivo superiori,  al  personale  interessato,
          ivi    compreso    quello    nominato   nel   nuovo   ruolo
          successivamente al  1›  febbraio  1981,  e'  attribuito  lo
          stipendio  iniziale  previsto  per  la nuova qualifica o il
          nuovo livello,  maggiorato  dell'importo  risultante  dalla
          differenza  tra  lo stipendio maturato per classi o aumenti
          biennali nella qualifica o livello  di  provenienza  ed  il
          relativo stipendio iniziale.
          Per  il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di
          convitto, con anzianita' di effettivo servizio di ruolo non
          inferiore  ad  un  anno,  si fa' riferimento allo stipendio
          iniziale  conseguibile  nel   corrispondente   livello   al
          maturare di detta anzianita'.
          Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra
          due  aumenti  biennali  dell'ultima  classe,  il  personale
          interessato  e'  inquadrato nella classe o aumento biennale
          immediatamente inferiore, ferma restando la  corresponsione
          ad  personam  di  detto  stipendio. La differenza fra i due
          stipendi, previa temporizzazione, e'  considerata  ai  fini
          dell'ulteriore progressione economica.
          I  benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili
          con  quelli  derivanti  dai  riconoscimenti   dei   servizi
          previsti,   agli  effetti  della  carriera,  dalle  vigenti
          norme".
          -  L'art.  69  del D.P.R. n. 494/1987 aggiunge l'art. 33 al
          D.P.R. n.  209/1987. Se ne trascrive il testo:
          "Art.    33   (Conglobamento   di   quota   dell'indennita'
          integrativa speciale). - 1. Con decorrenza 30  giugno  1988
          verra'  conglobata  nello stipendio iniziale del livello in
          godimento  alla  stessa  data  una  quota   di   indennita'
          integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
          2.  Con  la  medesima  decorrenza la misura dell'indennita'
          integrativa speciale spettante al personale in servizio  e'
          ridotta di L.  1.081.000 annue lorde.
          3.  Nei  confronti  del  personale cessato dal servizio con
          decorrenza  successiva  al  30  giugno  1988,   la   misura
          dell'indennita'  integrativa  speciale;  spettante ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324,   e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, ai titolari di
          pensione  diretta,  e'  ridotta  a  cura  della  competente
          direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile
          di L. 72.067. Detto importo, nel caso in  cui  l'indennita'
          integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portata in
          detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
          4.  Ai  titolari di pensione di reversibilita' aventi causa
          del personale collocato in quiescenza successivamente al 30
          giugno   1988,  o  deceduto  in  attivita'  di  servizio  a
          decorrere dalla  stessa  data,  la  riduzione  dell'importo
          lordo  mensile  di  L.  72.067  va  operata  in proporzione
          dell'aliquota di reversibilita' della  pensione  spettante,
          osservando  le  stesse  modalita'  di cui al comma 3. Se la
          pensione   di   riversibilita'   e'   attribuita   a   piu'
          compartecipi,   la  predetta  riduzione  va  effettuata  in
          proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
          -  L'art.  67  del D.P.R. n. 494/1987 aggiunge l'art. 22 al
          D.P.R. n.  209/1987. Se ne trascrive il testo:
          "Art.  22  (Procedure  per  l'istituzione, la modifica o la
          soppressione dei profili professionali).  -  1.  I  profili
          professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto
          del Presidente della  Repubblica  7  marzo  1985,  n.  588,
          possono   essere,   nell'ambito  delle  declaratorie  delle
          qualifiche funzionali di cui all'art.  45  della  legge  11
          luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze
          derivanti da variazioni  all'organizzazione  del  lavoro  o
          alle   competenze   dell'amministrazione,   da  innovazioni
          tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
          2.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione individuera',
          d'intesa  con  le   organizzazioni   sindacali   firmatarie
          dall'accordo  recepito  dal  presente  decreto,  i  profili
          professionali  da  istituire,  modificare   o   sopprimere,
          formulando  le  relative  proposte  al  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  per   l'attivazione   della   procedura
          prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
          3.  Nella  stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla
          revisione delle modalita' di accesso ai singoli profitti  e
          dei requisiti necessari".
          - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 370/1970;
          "Art.  3.  -  Al personale insegnante il servizio di cui ai
          precedenti  articoli  viene   riconosciuto   agli   effetti
          giuridici  ed  economici per intero e fino ad un massimo di
          quattro  anni,  purche'  prestato  con  il  possesso,   ove
          richiesto,  del  titolo  di  studio  prescritto  o comunque
          riconosciuto valido per effetto di  apposito  provvedimento
          legislativo.
          Il  servizio  eccedente  i  quattro  anni viene valutato in
          aggiunta a quello di cui al precedente  comma  agli  stessi
          effetti  nella misura di un terzo, e ai soli fini economici
          per i restanti due terzi.
          I  diritti  economici  derivanti  dagli ultimi due terzi di
          servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e
          valutati  anche in tutte le classi successive di stipendio.
          Ai  docenti  di  cui  al primo comma dell'art. 1, che siano
          privi della vista, e al personale direttivo e docente delle
          scuole  statali  o parificate per ciechi il servizio non di
          ruolo comunque prestato e'  riconosciuto  per  intero  agli
          effetti giuridici ed economici".