Art. 5. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
1. Le nuove misure degli stipendi  risultanti  dell'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno  alimentare
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed  i
contributi di riscatto nonche'  sulla  determinazione  degli  importi
dovuti per indennita' integrativa speciale. 
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13  della  legge  quadro  29
marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti  dall'applicazione
del presente decreto sono corrisposti  integralmente,  alle  scadenze
previste dall'art. 3 e  nelle  percentuali  di  cui  all'art.  4,  al
personale comunque cessato da servizio, con diritto a  pensione,  nel
periodo di vigenza contrattuale. 
3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi   derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica  l'art.  172  della
legge 11 luglio 1980, n. 312. 
 
          Note all'art. 5:
          -  L'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato:
          "Art.  82  (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e'
          concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
          meta'  dello  stipendio,  oltre  gli assegni per carichi di
          famiglia".
          -  Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge-quadro n.
          93/1983:
          "Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi
          stipulati ai sensi degli articoli precedenti  hanno  durata
          triennale.
          La  disciplina  emanata  sulla  base degli accordi conserva
          provvisoriamente efficacia fino all'entrata  in  vigore  di
          nuove  normative, fermo restando che le stesse si applicano
          alla data di scadenza dei precedenti accordi".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  172  della legge n.
          312/1980:
          "Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione del
          nuovo trattamento economico). - Gli  uffici  che  liquidano
          gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
          nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e  fino  al
          perfezionamento  dei  provvedimenti  formali,  fatti  salvi
          comunque i successivi conguagli, sulla  base  dei  dati  in
          possesso  o  delle  comunicazioni  degli  uffici presso cui
          presta servizio  il  personale  interessato  relative  agli
          elementi  necessari  per  la determinazione del trattamento
          stesso".