Art. 6. Indennita' di funzione per il personale ispettivo e direttivo 1. L'indennita' di funzione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3, lettera a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, e' rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale. 2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra l'indennita' di cui al comma 1 e quella spettante alla data del 30 giugno 1988, sono attribuiti come segue: a) dal 1 luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1 gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare. 3. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta in ragione di tredici mensilita' ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianita' di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto. 4. L'indennita' di cui al comma 1, e' prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, e' attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresi', il comma 2, con le stesse decorrenze.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 345/1983: "Art. 5 - Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennita' di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde. Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennita' e' resa pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che comporti l'effettivo esercizio della funzione. Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una indennita' annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e' attribuita con le modalita' di cui al citato art. 54. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalita' di cui al successivo art. 7". - Si trascrive il testo dei primi sei commi dell'art. 54 della legge n. 312/1980 e dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 54 legge n. 312/1980. - "A decorrere dal 1 aprile 1979 ed in attesa di una piu' organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennita' nella seguente misura annua lorda: ispettori tecnici-periferici L. 1.500.000; personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 5 anni L. 1.500.000; personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni L. 1.000.000. La predetta indennita' e' intesa a compensare tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori dal normale orario di servizio. L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita'. Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennita' e' corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennita' non e' corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perche' privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennita' e' corrisposta nella misura della meta' di quella prevista per il personale direttivo incaricato. Al personale direttivo incaricato l'indennita e' attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni". Al personale direttivo incaricato l'indennita' e' attribuita in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anziantia' di servizio fino a 5 anni". - Art. 2, comma 6, D.P.R. n. 209/1987. - 6. L'indennita' di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e' ulteriormente rideterminata nelle misure di L. 2.300.000 annue lorde per il personale direttivo, e di L. 2.500.000, per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di L. 300.000 e di L. 500.000 sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1 gennaio 1986; di L. 105.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1 gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1 gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennita', salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, e' corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce".