Art. 6. 
    Indennita' di funzione per il personale ispettivo e direttivo 
1. L'indennita' di funzione prevista  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 giugno  1983  n.  345,  a  favore  del
personale di cui  all'art.  3,  lettera  a)  e  b),  dell'area  della
funzione ispettiva e direttiva,  e'  rideterminata  in  L.  4.940.000
annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed  in  L.
5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello
iniziale. 
2.  I  miglioramenti  economici  risultanti  dalla   differenza   tra
l'indennita' di cui al comma 1 e quella spettante alla  data  del  30
giugno 1988, sono attribuiti come segue: 
a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; 
b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del  sessantacinque  per  cento,
comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui
alla lettera a); 
c) dal 1› maggio 1990, per l'intero ammontare. 
3. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta  in  ragione  di
tredici  mensilita'  ad  anno.  Le  misure  annue,   correlate   alle
anzianita' di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono
indicate nella tabella B allegata al presente decreto. 
4. L'indennita' di cui al comma  1,  e'  prevista  per  il  personale
direttivo di cui all'art. 3, lettera  a),  dell'area  della  funzione
direttiva ed ispettiva, e' attribuita, nella misura  iniziale,  anche
al personale docente incaricato di cui all'art. 54,  quinto  e  sesto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come  integrato  dall'art.
2, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  aprile
1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie
di belle arti, limitatamente ai  periodi  di  effettiva  preposizione
alla predetta direzione. Si applica, altresi', il  comma  2,  con  le
stesse decorrenze. 
 
          Note all'art. 6:
          - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 345/1983:
          "Art.  5  -  Con  la stessa decorrenza di cui al precedente
          art. 1, l'indennita' di cui  all'art.  54  della  legge  11
          luglio 1980, n. 312, e' rideterminata nella misura unica di
          L. 2.000.000 annue lorde.
          Per  il  personale ispettivo tecnico periferico e direttivo
          di ruolo la predetta indennita' e'  resa  pensionabile,  e'
          assoggettata  ad  ogni effetto, in relazione all'anzianita'
          di effettivo espletamento  delle  predette  funzioni  anche
          nella  posizione  di  incaricato,  alla medesima disciplina
          dello stipendio,  tranne  che  ai  fini  della  tredicesima
          mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la
          sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete  anche
          quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in
          posizione di stato che comporti l'effettivo esercizio della
          funzione.
          Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54
          della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una  indennita'
          annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi
          in cui sostituisce  il  capo  di  istituto  per  assenza  o
          impedimento.   Negli   altri  casi  e'  attribuita  con  le
          modalita' di cui al citato art. 54.
          I  miglioramenti  economici risultanti dalla differenza tra
          le nuove misure derivanti  dall'applicazione  del  presente
          articolo  e  quelle  vigenti alla data del 31 dicembre 1982
          saranno corrisposti con le modalita' di cui  al  successivo
          art. 7".
          -  Si  trascrive  il testo dei primi sei commi dell'art. 54
          della legge n. 312/1980 e dell'art. 2, comma 6, del  D.P.R.
          n. 209/1987:
          "Art.  54  legge  n. 312/1980. - "A decorrere dal 1› aprile
          1979 ed in attesa di  una  piu'  organica  regolamentazione
          della  materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e
          direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio,
          una indennita' nella seguente misura annua lorda:
          ispettori tecnici-periferici L. 1.500.000;
          personale  direttivo con anzianita' di servizio superiore a
          5 anni L.  1.500.000;
          personale  direttivo  con  anzianita'  di servizio fino a 5
          anni L.  1.000.000.
          La  predetta  indennita'  e'  intesa  a compensare tutte le
          attivita' connesse all'esercizio della funzione  direttiva,
          svolte anche fuori dal normale orario di servizio.
          L'indennita'   non  e'  dovuta  al  personale  comandato  o
          collocato  in  posizione  che  non   comporti   l'effettivo
          esercizio  della  funzione  ispettiva  o della direzione di
          istituzioni scolastiche.
          In   nessun   caso   puo'  essere  percepita  piu'  di  una
          indennita'.
          Al  personale  direttivo  con qualifica di vice rettore, di
          vice direttore e di vice direttrice  e  al  docente  che  a
          norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  417,  sostituisce  il
          capo  d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la
          indennita'  e'  corrisposta  in   relazione   all'effettivo
          esercizio  della  direzione  dell'istituzione  educativa  o
          scolastica, nei periodi in  cui  detta  indennita'  non  e'
          corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla
          direttrice titolari dell'istituzione educativa, o  al  capo
          d'istituto.  Nei  circoli  didattici  affidati  in reggenza
          perche' privi di titolare, al docente collaboratore  scelto
          dal direttore didattico ai sensi del citato art.  3, ultimo
          comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
          1974,  n.  417,  l'indennita'  e'  corrisposta nella misura
          della meta' di quella prevista per il  personale  direttivo
          incaricato.
          Al    personale   direttivo   incaricato   l'indennita   e'
          attribuita, in aggiunta allo  stipendio  in  godimento,  in
          misura  pari  a  quella prevista per il personale direttivo
          con anzianita' di servizio fino a 5 anni".
          Al   personale   direttivo   incaricato   l'indennita'   e'
          attribuita in aggiunta  allo  stipendio  in  godimento,  in
          misura  pari  a  quella prevista per il personale direttivo
          con anziantia' di servizio fino a 5 anni".
          - Art. 2, comma 6, D.P.R. n. 209/1987. - 6. L'indennita' di
          cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  come
          rideterminata  dall'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  25  giugno  1983,  n.  345,  e'   ulteriormente
          rideterminata nelle misure di L.  2.300.000 annue lorde per
          il personale direttivo, e di L. 2.500.000, per il personale
          ispettivo   tecnico   periferico.    Le   differenze  annue
          rispettivamente  di  L.  300.000  e  di  L.  500.000   sono
          corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1› gennaio 1986; di
          L. 105.000 dal 1› gennaio 1987 e di  ulteriori  L.  105.000
          dal 1› gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di
          L. 150.000 dal 1›  gennaio  1986,  di  L.  175.000  dal  1›
          gennaio  1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1› gennaio 1988
          al   personale   ispettivo   tecnico   periferico.    Detta
          indennita', salvi gli altri casi previsti dal predetto art.
          54, e' corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di
          istituto,  di  ruolo  o  incaricato,  fruisce  del  congedo
          ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma
          dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          maggio 1974, n. 417, lo sostituisce".