Art. 7. 
                   Indennita' di funzione docente 
1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'art. 3 e'
attribuita una indennita' di funzione, per le attivita' connesse  con
la  funzione  docente,  nelle  misure  iniziali  annue  lorde   sotto
indicate: 
a) docenti della scuola materna;  docenti  della  scuola  elementare;
accompagnatori  al  pianoforte  e  pianisti  accompagnatori;  docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo  dei
convitti  e  degli  educandati  femminili;  assistenti  delle  scuole
speciali statali: 
dal 1› luglio 1988: L. 270.000 
dal 1› gennaio 1989: L. 797.000 
dal 1› maggio 1990: L. 1.224.000 
b) docenti della scuola media; vice rettori  aggiunti  dei  convitti;
docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle  arti
e dei licei artistici: 
dal 1› luglio 1988: L. 313.000 
dal 1› gennaio 1989: L. 924.000 
dal 1› maggio 1990: L. 1.416.000 
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle  arti
e dell'accademia nazionale di danza: 
dal 1› luglio 1988: L. 396.000 
dal 1› gennaio 1989: L. 1.152.000 
dal 1› maggio 1990: L. 1.764.000 
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie  di
belle arti e dell'accademia nazionale di danza: 
dal 1› luglio 1988: L. 436.000 
dal 1› gennaio 1989: L. 1.288.000 
dal 1› maggio 1990: L. 1.980.000 
2. Le indennita' in cui al comma  1,  competono  nelle  misure  annue
lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica
di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B. 
3. l'indennita' di cui al comma 1, e' corrisposta: 
a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; 
b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del  sessantacinque  per  cento,
comprensiva dell'incremento  del  ventidue  per  cento  di  cui  alla
lettera a); 
c) dal 1› maggio 1990, per l'intero ammontare.