Art. 7. Indennita' di funzione docente 1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'art. 3 e' attribuita una indennita' di funzione, per le attivita' connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate: a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali: dal 1 luglio 1988: L. 270.000 dal 1 gennaio 1989: L. 797.000 dal 1 maggio 1990: L. 1.224.000 b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici: dal 1 luglio 1988: L. 313.000 dal 1 gennaio 1989: L. 924.000 dal 1 maggio 1990: L. 1.416.000 c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1 luglio 1988: L. 396.000 dal 1 gennaio 1989: L. 1.152.000 dal 1 maggio 1990: L. 1.764.000 d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1 luglio 1988: L. 436.000 dal 1 gennaio 1989: L. 1.288.000 dal 1 maggio 1990: L. 1.980.000 2. Le indennita' in cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B. 3. l'indennita' di cui al comma 1, e' corrisposta: a) dal 1 luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1 gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.