Art. 8. 
Indennita' di funzione per il personale amministrativo 
                        tecnico ed ausiliario 
1. Al personale di cui all'art. 3, lettera a), b) e c), dell'area dei
servizi  ausiliari,  tecnici  ed  amministrativi  e  attribuita   una
indennita' di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate: 
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi: 
dal 1› luglio 1988: L. 144.000 
dal 1› gennaio 1989: L. 420.000 
dal 1› maggio 1990: L. 648.000 
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e
cuochi: 
dal 1› luglio 1988: L. 192.000 
dal 1› gennaio 1989: L. 552.000 
dal 1› maggio 1990: L. 852.000 
c) coordinatori amministrativi: 
dal 1› luglio 1988: L. 270.000 
dal 1› gennaio 1989: L.797.000 
dal 1› maggio 1990: L. 1.224.000 
2. Le indennita' di cui al comma  1,  competono  nelle  misure  annue
lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica
di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B. 
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta: 
a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; 
b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del  sessantacinque  per  cento,
comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui
alla lettera a); 
c) dal 1› maggio 1990, per l'intero ammontare.