Art. 9. 
                Effetti delle indennita' di funzione 
1. Le indennita' di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8  hanno
effetto sulla tredicesima mensilita', sul  trattamento  ordinario  di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita  e
di licenziamento. Le predette indennita' sono  assoggettate  ad  ogni
effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne  subiscono,  in
pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo.  La  predetta
indennita' e' attribuita anche al personale  di  ruolo,  comandato  o
collocato  in  posizione  di  stato,  che  non  comporti  l'effettivo
esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita. 
2. In ottemperanza al disposto dell'art.  13  della  legge  29  marzo
1983, n. 93, i benefici economici  risultanti  dall'applicazione  del
presente decreto sono  corrisposti  integralmente,  alle  scadenze  e
nelle percentuali previste dagli articoli 6,  7  ed  8  al  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto. 
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli  6,
7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si  applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
 
          Note all'art. 9:
          -  Il  testo  dell'art. 13 della legge quadro n. 93/1980 e'
          riportato nelle note all'art. 5.
          -  Il  testo  dell'art.  172  della  legge  n.  312/1980 e'
          riportato nelle note all'art. 5.