Art. 2.
  Durante   il  periodo  di  due  anni,  il  Ministero  della  marina
mercantile affidera' agli istituti scientifici, che  si  occupano  di
ricerca  applicata  alla  pesca  marittima, l'incarico di procedere a
periodiche valutazioni dello stato  delle  risorse  in  vista  di  un
adeguamento  della  regolamentazione  relativa  alla pesca di esse al
termine del periodo.