IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 2 e del 7 settembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,  del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della   marina
mercantile e per il coordinamento della protezione civile; 
                     EMANA il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
          Modalita' di smaltimento dei rifiuti industriali 
 
  1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo  3,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, le imprese industriali possono: 
    a) procedere,  nell'ambito  dell'impresa,  allo  smaltimento  dei
rifiuti speciali, inclusi quelli tossici  e  nocivi,  provenienti  da
lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente; 
    b) affidare a terzi,  autorizzati  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi; 
    c) esportare i rifiuti  in  parola,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 4, ai fini del loro smaltimento all'estero; 
    d) conferire,  nei  limiti  della  capacita'  di  trattamento,  i
rifiuti  di  cui  al  presente  comma  agli  impianti  polifunzionali
previsti dall'articolo 2. 
  2. Le imprese con piu' di cento addetti, in attivita' di  esercizio
anteriormente al 1› settembre 1987, provvedono  entro  quarantacinque
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e,
successivamente,  ogni  cinque  anni,  a   comunicare   al   Ministro
dell'ambiente la quantita' dei rifiuti prodotti nell'ultimo  anno  di
attivita' e le quantita'  massime  che  prevedono  di  conferire  nei
cinque anni successivi ad impianti privati di  smaltimento,  italiani
od  esteri,  esistenti  o  progettati,  fornendo  altresi'  tutte  le
informazioni necessarie alla individuazione  di  detti  impianti.  Le
imprese che hanno iniziato l'attivita' di esercizio posteriormente al
1° settembre 1987 provvedono a tale comunicazione entro il 1› gennaio
dell'anno successivo alla scadenza del primo anno di attivita' e alla
scadenza di ogni successivo quinquennio. Per  le  altre  aziende,  le
necessita' di smaltimento ai fini della presente legge sono  stimate,
in sede di redazione del piano indicato nel comma 6, in via induttiva
sulla base degli elementi disponibili da parte delle  amministrazioni
pubbliche, sentite, ove possibile, le associazioni di categoria. 
  3.  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede   alla   verifica   della
potenzialita' globale di smaltimento di ciascun impianto  privato  al
quale le imprese abbiano dichiarato di  conferire  i  rifiuti  e,  in
quanto necessario, ridetermina in misura proporzionale  le  quantita'
massime conferibili all'impianto medesimo. 
  4. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi',  avvalendosi  delle
province competenti per territorio, a controllare che le quantita' di
rifiuti conferite dalle imprese industriali ad  impianti  privati  di
smaltimento siano compatibili con quelle  massime  approvate  con  la
procedura di cui al comma 3 e che tali quantita' siano effettivamente
e correttamente smaltite. 
  5. In caso di omessa o infedele comunicazione, ovvero  in  caso  di
comunicazione difforme circa le quantita' conferite  o  trattate,  si
applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  27  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
  6. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, previo esame  del  CIPE,
presenta al Consiglio dei Ministri  un  piano  quinquennale  relativo
alle modalita' di realizzazione di una prima serie di impianti  e  di
annesse discariche, con priorita' per i rifiuti tossici e nocivi.  Il
piano e i successivi completamenti dello  stesso  sono  adottati  con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazone del Consiglio dei Ministri. 
  7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
cui al comma 6, ciascuna regione individua,  d'intesa  con  gli  enti
locali interessati e tenendo conto dei piani di  smaltimento  di  cui
alla lettera  a),  primo  comma,  dell'articolo  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  le  aree  del
proprio territorio da  destinare  alla  realizzazione  di  tutti  gli
impianti previsti dal piano di cui al comma 6. L'individuazione delle
aree costituisce variante agli strumenti urbanistici  vigenti  ed  e'
soggetta alle misure di pubblicita' connesse alla sua efficacia. 
  8. Quando la regione non provveda nei termini, il CIPE, su proposta
del Ministro dell'ambiente, sentita  la  regione,  determina  in  via
sostitutiva la localizzazione e provvede a darne  comunicazione  alla
regione e agli enti locali interessati. 
  9. Le  opere  individuate  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
  10. I gestori degli impianti  di  smaltimento  e  gli  enti  locali
territoriali, che esercitano il controllo sugli impianti, sono tenuti
a far pervenire al Ministero dell'ambiente e alla regione,  entro  il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla quantita'  dei  rifiuti
smaltiti,  nonche'  sui  risultati  dei  controlli   effettuati   per
verificare la conformita' degli impianti  alle  norme  vigenti  sulle
emissioni inquinanti dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo. 
  11. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi
sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure  previste
dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto  1987,  n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata
per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali,  nonche'
dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di  detti
impianti, le medesime agevolazioni possono  essere  concesse  per  la
realizzazione, l'adeguamento  e  la  locazione  di  serbatoi  per  lo
stoccaggio temporaneo.