Art. 2 Impianti polifunzionali a gestione pubblica 1. In attuazione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, sono realizzati in ciascuna regione uno o piu' impianti polifunzionali corredati da discariche per la quota di rifiuti che non puo' essere distrutta. Gli imprenditori che non smaltiscono i rifiuti secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a conferire tali rifiuti agli impianti polifunzionali, nell'ambito delle aree territoriali definite dal piano stesso. 2. Le regioni provvedono alla realizzazione degli impianti nelle aree individuate, mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad aziende municipalizzate, ad enti pubblici territoriali e loro consorzi, a consorzi tra imprese ed enti pubblici territoriali e loro aziende o a consorzi tra imprese. Qualora la concessione sia rilasciata a consorzi tra imprese, l'atto costitutivo del consorzio deve riservare alla regione la nomina di due amministratori e del presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile. 3. Spettano al concessionario i proventi delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 3. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede, in via sostitutiva, a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto. 4. Le regioni provvedono alla realizzazione e alla gestione degli impianti privati previsti nel piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, con le stesse modalita' di cui al presente articolo, ove, entro un anno dalla localizzazione degli stessi, non risultino iniziati i relativi lavori.