Art. 2 
             Impianti polifunzionali a gestione pubblica 
 
  1. In attuazione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1,  sono
realizzati in ciascuna regione uno  o  piu'  impianti  polifunzionali
corredati da discariche per la quota di rifiuti che non  puo'  essere
distrutta. Gli imprenditori che non smaltiscono i rifiuti secondo  le
modalita'  indicate  nelle  lettere  a),  b)  e  c)   del   comma   1
dell'articolo 1 sono tenuti a conferire tali  rifiuti  agli  impianti
polifunzionali, nell'ambito  delle  aree  territoriali  definite  dal
piano stesso. 
  2. Le regioni provvedono alla realizzazione  degli  impianti  nelle
aree individuate, mediante affidamento in concessione di  costruzione
e  di  esercizio  ad  aziende  municipalizzate,  ad   enti   pubblici
territoriali e loro consorzi, a consorzi tra imprese ed enti pubblici
territoriali e loro aziende o a  consorzi  tra  imprese.  Qualora  la
concessione sia rilasciata a consorzi tra imprese, l'atto costitutivo
del  consorzio  deve  riservare  alla  regione  la  nomina   di   due
amministratori e del presidente  del  collegio  sindacale,  ai  sensi
dell'articolo 2459 del codice civile. 
  3. Spettano al concessionario i proventi delle tariffe  determinate
ai sensi dell'articolo 3. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla
definizione della  localizzazione  degli  impianti,  la  regione  non
provveda  all'affidamento  delle  concessioni  di  costruzione  e  di
esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede, in via sostitutiva,  a
mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto. 
  4. Le regioni provvedono alla realizzazione e alla  gestione  degli
impianti privati previsti nel piano di cui al comma  6  dell'articolo
1, con le stesse modalita' di cui al presente articolo, ove, entro un
anno dalla localizzazione degli  stessi,  non  risultino  iniziati  i
relativi lavori.