Art. 3 
          Tariffe per lo smaltimento di rifiuti industriali 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, su proposta del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, il Comitato
interministeriale prezzi determina le formule  tipo  per  il  calcolo
delle tariffe dei servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  industriali
forniti dagli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Le  formule
tipo devono assicurare la copertura dei costi di  investimento  e  di
gestione dei relativi impianti, avuto  riguardo  alla  necessita'  di
assicurare la economicita' dell'impianto rispetto alle tariffe  medie
del mercato.