Art. 3 Tariffe per lo smaltimento di rifiuti industriali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, il Comitato interministeriale prezzi determina le formule tipo per il calcolo delle tariffe dei servizi di smaltimento dei rifiuti industriali forniti dagli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Le formule tipo devono assicurare la copertura dei costi di investimento e di gestione dei relativi impianti, avuto riguardo alla necessita' di assicurare la economicita' dell'impianto rispetto alle tariffe medie del mercato.