Art. 4 Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i Paesi della Comunita' economica europea o verso quelli appartenenti all'O.C.S.E. Spedizioni verso altri Paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del Paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento. 2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione e' liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento. 3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I rifiuti speciali, nonche' quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorita' marittima. 5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonche' dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui e' previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio della autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.