Art. 4 
     Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia 
 
  1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  prodotti  in  Italia
sono consentite verso i Paesi della  Comunita'  economica  europea  o
verso quelli appartenenti all'O.C.S.E. Spedizioni verso  altri  Paesi
sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta  del
Ministro  dell'ambiente.  Deve  in  ogni  caso  essere  acquisita  la
documentazione  comprovante  l'assenso  del   Paese   importatore   e
l'esistenza di idonei impianti di smaltimento. 
  2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate  alla
prestazione di idonea garanzia fidejussoria a  carico  del  detentore
dei  rifiuti,  a  garanzia  delle  eventuali  spese  sostenute  dalla
pubblica  amministrazione  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  il
ripristino ambientale. La fidejussione e' liberata  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente   quando   risulti   idoneamente   comprovato
l'avvenuto corretto smaltimento. 
  3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, da emanare entro il  termine  di  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. I rifiuti speciali, nonche' quelli tossici e nocivi, provenienti
da lavorazioni industriali sono  assimilati  alle  merci  per  quanto
concerne il regime normativo in  materia  di  trasporti  via  mare  e
l'obbligo di maneggio in aree  soggette  a  controllo  dell'autorita'
marittima. 
  5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonche' dei rifiuti  di
qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  deve  essere  effettuato
previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo
nella cui circoscrizione  e'  ubicato  il  porto  d'imbarco.  Non  si
applicano  le  disposizioni  del  comma  2   dell'articolo   10   del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui  e'  previsto
che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione. 
  6. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente,  emana,  con  proprio  decreto,  le
disposizioni per il rilascio della autorizzazione prevista dal  comma
5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione
delle merci  pericolose  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.