Art. 5 Bonifica delle aree inquinate da rifiuti 1. Le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate, al finanziamento altresi' di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare anche a deposito di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 5 per cento di dette disponibilita' puo' essere destinata al finanziamento degli oneri relativi alla progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.