Art. 5 
              Bonifica delle aree inquinate da rifiuti 
 
  1.  Le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  5,  comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere destinate,  oltre
che alla  realizzazione  degli  interventi  di  bonifica  delle  aree
inquinate,  al  finanziamento  altresi'  di  impianti  di  stoccaggio
temporaneo  da  destinare  anche  a  deposito   di   rifiuti   urbani
pericolosi.  Una  quota  non  superiore  al  5  per  cento  di  dette
disponibilita' puo' essere destinata  al  finanziamento  degli  oneri
relativi  alla  progettazione  dei  piani  di  bonifica  delle   aree
inquinate.