Art. 6 Materie prime secondarie 1. Spettano allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' allo stoccaggio, al trasporto ed alla lavorazione delle stesse. Spettano altresi' allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle medesime attivita'. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale sono individuate le materie prime secondarie.