Art. 6 
                      Materie prime secondarie 
 
  1. Spettano allo Stato  le  funzioni  di  indirizzo,  promozione  e
coordinamento  delle  attivita'  connesse  alla  utilizzazione  delle
materie prime secondarie, nonche' allo stoccaggio,  al  trasporto  ed
alla lavorazione  delle  stesse.  Spettano  altresi'  allo  Stato  le
funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle
medesime attivita'. 
  2. Le funzioni di cui al  comma  1  sono  esercitate  dal  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale  sono
individuate le materie prime secondarie.