Art. 7 
         Raccolta, riciclaggio e smaltimento dei contenitori 
 
  1.  Le  attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani   di   cui
all'articolo  3,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni  secondo
modalita'  volte  ad  assicurare   la   raccolta   differenziata   di
contenitori per liquidi in vetro,  metallo  e  plastica,  nonche'  di
sacchetti in plastica. Tale servizio di raccolta differenziata  viene
attivato entro il 30 giugno 1989. 
  2. I contenitori per liquidi in plastica ed i sacchetti in plastica
sono conferiti dai comuni ai consorzi di cui al comma 3. 
  3. Al fine di  assicurare  il  riciclaggio  e  lo  smaltimento  dei
contenitori per liquidi in plastica e dei sacchetti in  plastica  per
l'asporto di merci, le regioni, entro tre mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
istituiscono uno o piu' consorzi obbligatori, a carattere regionale o
interregionale. 
  4. Ai consorzi partecipano, in posizione  paritetica,  le  seguenti
categorie di soggetti: i comuni  e  le  aziende  municipalizzate;  le
imprese che riciclano contenitori per liquidi in plastica e sacchetti
in  plastica;  le  imprese  che  producono  o  importano  i  medesimi
contenitori e sacchetti, aventi sede nell'ambito territoriale in  cui
opera il consorzio. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  approvato  lo  statuto
tipo dei consorzi di cui al comma 3. 
  6. I consorzi provvedono: 
    a) ad assicurare il riciclaggio; 
    b) ad assicurare lo smaltimento dei contenitori in plastica e dei
sacchetti in plastica non riciclabili; 
    c) a promuovere l'informazione degli utenti al fine di ridurre il
consumo di materie prime e di favorire forme corrette di smaltimento. 
  7. I consorzi  ripartiscono  annualmente  i  costi,  al  netto  dei
ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3
tra le imprese partecipanti, in proporzione anche dei quantitativi di
contenitori per liquidi in plastica e di  sacchetti  in  plastica  da
ciascuna di esse prodotti o importati. 
  8. Le imprese partecipanti ai consorzi  di  cui  al  comma  3  sono
tenute a versare al consorzio i  contributi  dovuti  da  ciascuna  di
esse. I consorzi regionali si costituiscono in associazione nazionale
al fine  di  raccogliere  unitariamente  i  contributi  dovuti  dalle
imprese e provvedere alla loro  ripartizione  in  favore  di  ciascun
consorzio, sulla base di modalita' e termini fissati con decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro,  delle
finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  9. Le regioni approvano gli statuti dei consorzi ed  esercitano  la
vigilanza sull'attivita' dei consorzi stessi. 
  10.  Qualora  le  regioni  non  provvedano  alla  costituzione  dei
consorzi obbligatori nei termini previsti dal presente  articolo,  il
Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva alla  costituzione
dei consorzi stessi,  anche  su  base  interregionale,  assicurandone
comunque il funzionamento entro il 31 dicembre 1989.