Art. 7 Raccolta, riciclaggio e smaltimento dei contenitori 1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalita' volte ad assicurare la raccolta differenziata di contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica, nonche' di sacchetti in plastica. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 30 giugno 1989. 2. I contenitori per liquidi in plastica ed i sacchetti in plastica sono conferiti dai comuni ai consorzi di cui al comma 3. 3. Al fine di assicurare il riciclaggio e lo smaltimento dei contenitori per liquidi in plastica e dei sacchetti in plastica per l'asporto di merci, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono uno o piu' consorzi obbligatori, a carattere regionale o interregionale. 4. Ai consorzi partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti: i comuni e le aziende municipalizzate; le imprese che riciclano contenitori per liquidi in plastica e sacchetti in plastica; le imprese che producono o importano i medesimi contenitori e sacchetti, aventi sede nell'ambito territoriale in cui opera il consorzio. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato lo statuto tipo dei consorzi di cui al comma 3. 6. I consorzi provvedono: a) ad assicurare il riciclaggio; b) ad assicurare lo smaltimento dei contenitori in plastica e dei sacchetti in plastica non riciclabili; c) a promuovere l'informazione degli utenti al fine di ridurre il consumo di materie prime e di favorire forme corrette di smaltimento. 7. I consorzi ripartiscono annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 tra le imprese partecipanti, in proporzione anche dei quantitativi di contenitori per liquidi in plastica e di sacchetti in plastica da ciascuna di esse prodotti o importati. 8. Le imprese partecipanti ai consorzi di cui al comma 3 sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse. I consorzi regionali si costituiscono in associazione nazionale al fine di raccogliere unitariamente i contributi dovuti dalle imprese e provvedere alla loro ripartizione in favore di ciascun consorzio, sulla base di modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. Le regioni approvano gli statuti dei consorzi ed esercitano la vigilanza sull'attivita' dei consorzi stessi. 10. Qualora le regioni non provvedano alla costituzione dei consorzi obbligatori nei termini previsti dal presente articolo, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva alla costituzione dei consorzi stessi, anche su base interregionale, assicurandone comunque il funzionamento entro il 31 dicembre 1989.