Art. 8 
                       Interventi di emergenza 
 
  1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 per i  quali  sia  accertata
dal Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile, una  situazione  di  emergenza
tale  da  richiedere  lo  smaltimento  urgente,  si   provvede   alla
individuazione del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.