Art. 8 Interventi di emergenza 1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede alla individuazione del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.