Art. 9 Personale 1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenentte ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. All'onere derivante dalla spesa prevista dal comma 1, valutato in lire 105 milioni per l'esercizio 1988, in lire 360 milioni per l'esercizio 1989 e in lire 255 milioni per l'esercizio 1990, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.