Art. 9 
                              Personale 
  1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli  inquinamenti
e risanamento ambientale nello  svolgimento  dei  compiti  di  natura
tecnica connessi all'attuazione del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici
unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a  due
anni e rinnovabili per eguale periodo,  a  personale  particolarmente
qualificato   nella   materia,   appartenentte   ai    ruoli    delle
amministrazioni dello Stato. Il personale in parola e'  collocato  in
posizioni  di  comando  o  di  fuori  ruolo   presso   il   Ministero
dell'ambiente.  A  tale  personale  e'  corrisposta,  per  la  durata
dell'incarico, una specifica indennita' da  determinare  con  decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. All'onere derivante dalla spesa prevista dal comma  1,  valutato
in lire 105 milioni per l'esercizio 1988, in  lire  360  milioni  per
l'esercizio 1989 e in lire 255 milioni per l'esercizio 1990, si fara'
fronte mediante corrispondente  riduzione  del  capitolo  1062  dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente.