IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il  Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, n. 6894 - 26- bis
concernente  i  limiti  massimi  generali di velocita' ai sensi della
legge  8  agosto 1977, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
301 del 4 novembre 1977;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il  Ministro  dei  trasporti  in  data 29 ottobre 1977, concernente i
limiti  massimi  generali  di velocita' ai sensi della legge 8 agosto
1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il  Ministro  dei  trasporti  in data 21 luglio 1988, n. 284, recante
modificazioni  ai limiti massimi di velocita' per gli autoveicoli e i
motoveicoli  circolanti  su  strade  e  autostrade,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 luglio 1988;
  Ritenuto di dover provvedere e stabilire, al fine della sicurezza e
della   salute  dei  cittadini,  limiti  diversificati  di  velocita'
rispetto  a  quelli  fissati  con il citato decreto in data 21 luglio
1988,  n.  284,  con  riferimento sia alla tipologia delle strade sia
alle  diverse  condizioni  di  circolazione  tra  periodi di traffico
ordinario  e  periodi di maggiore e piu' intenso traffico conseguenti
agli  esodi  della stagione estiva o di tutte le festivita' nazionali
riconosciute;
  Ritenuto,  altresi',  di  mantenere  limiti inferiori per particoli
categorie  di  veicoli cosi' come previsti dalle vigenti disposizioni
in materia;
  Sentiti  i  Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto i limiti
massimi generali di velocita' sono cosi' stabiliti:
    a)  sulle  strade  statali,  provinciali  o comunali esterne agli
abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 km/h;
    b) sulle autostrade per tutti gli autoveicoli e per i motoveicoli
con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 130 km/h;
    c)  la  velocita'  prevista al punto b) e' ridotta a 110 km/h nei
seguenti periodi:
    1)  dalle  ore  zero  del  sabato  alle  ore  ventiquattro  della
domenica;
    2)  dalle  ore zero del giovedi' precedente la domenica di Pasqua
alle ore ventiquattro del mercoledi' seguente;
    3)  dalle  ore  zero del sabato precedente la seconda domenica di
luglio alle ore ventiquattro della prima domenica di settembre;
    4)  dalle  ore  zero  alle  ore  ventiquattro  di ogni festivita'
nazionale infrasettimanale;
    5)  dalle  ore  zero del giorno 20 dicembre alle ore ventiquattro
del 7 gennaio.