IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, n. 6894 - 26- bis concernente i limiti massimi generali di velocita' ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocita' ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 21 luglio 1988, n. 284, recante modificazioni ai limiti massimi di velocita' per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade e autostrade, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 luglio 1988; Ritenuto di dover provvedere e stabilire, al fine della sicurezza e della salute dei cittadini, limiti diversificati di velocita' rispetto a quelli fissati con il citato decreto in data 21 luglio 1988, n. 284, con riferimento sia alla tipologia delle strade sia alle diverse condizioni di circolazione tra periodi di traffico ordinario e periodi di maggiore e piu' intenso traffico conseguenti agli esodi della stagione estiva o di tutte le festivita' nazionali riconosciute; Ritenuto, altresi', di mantenere limiti inferiori per particoli categorie di veicoli cosi' come previsti dalle vigenti disposizioni in materia; Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocita' sono cosi' stabiliti: a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 km/h; b) sulle autostrade per tutti gli autoveicoli e per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 130 km/h; c) la velocita' prevista al punto b) e' ridotta a 110 km/h nei seguenti periodi: 1) dalle ore zero del sabato alle ore ventiquattro della domenica; 2) dalle ore zero del giovedi' precedente la domenica di Pasqua alle ore ventiquattro del mercoledi' seguente; 3) dalle ore zero del sabato precedente la seconda domenica di luglio alle ore ventiquattro della prima domenica di settembre; 4) dalle ore zero alle ore ventiquattro di ogni festivita' nazionale infrasettimanale; 5) dalle ore zero del giorno 20 dicembre alle ore ventiquattro del 7 gennaio.