Art. 2. Gli enti proprietari possono elevare il limite generale di velocita' fino al massimo di 110 km/h, ridotta a 90 km/h durante i periodi di cui alla lettera punto c) dell'art. 1, purche' il limite sia indicato mediante i prescritti segnali, sulle strade e tratti di strade di cui all'art. 1, lettera a), che posseggano le seguenti caratteristiche: carreggiate distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico fisicamente non valicabile; assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali.