Art. 2.
  Gli   enti  proprietari  possono  elevare  il  limite  generale  di
velocita'  fino  al  massimo di 110 km/h, ridotta a 90 km/h durante i
periodi  di  cui alla lettera punto c) dell'art. 1, purche' il limite
sia  indicato mediante i prescritti segnali, sulle strade e tratti di
strade  di  cui  all'art.  1,  lettera a), che posseggano le seguenti
caratteristiche:
   carreggiate   distinte   e   separate   l'una  dall'altra  da  uno
spartitraffico fisicamente non valicabile;
   assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali.