Art. 3.
  Il  Ministro  dei  lavori pubblici con proprio decreto, di concerto
con  il  Ministro  dei  trasporti,  sentiti i Ministri dell'interno e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, puo' stabilire per
motivi  di  sicurezza,  l'estensione  del  limite ridotto di 110 km/h
sulle autostrade anche a periodi diversi da quelli indicati nell'art.
1.