Art. 3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stabilire per motivi di sicurezza, l'estensione del limite ridotto di 110 km/h sulle autostrade anche a periodi diversi da quelli indicati nell'art. 1.