Art. 4. Nelle strade interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia avvalso della facolta' di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, ed in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi dal massimo di 50 km/ora su strade o tratti di strade appositamente segnalati, il limite di velocita' non puo' essere comunque superiore a quanto previsto dall'art. 1, punto a), del presente decreto.