Art. 4.
  Nelle  strade  interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia
avvalso della facolta' di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del testo
unico  15  giugno  1959, n. 393, ed in conformita' alle direttive del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  limiti  diversi  dal massimo di 50
km/ora  su  strade  o  tratti  di  strade appositamente segnalati, il
limite  di  velocita'  non  puo'  essere  comunque superiore a quanto
previsto dall'art. 1, punto a), del presente decreto.