Art. 6.
  I  segnali  indicativi dei limiti di velocita' sono contenuti in un
cartello  con fondo interamente rifrangente di forma rettangolare, di
dimensioni  normali di cm 200 x 380 e ridotte di cm 130 x 240 secondo
il  modello descritto nella figura 1 allegata al presente decreto. Su
cartelli  abbinati  ai  precedenti,  o  immediatamente successivi, di
dimensioni normali di cm 200 x 380 o ridotte di cm 130 x 240, debbono
indicarsi  i  periodi di cui all'art. 1, punto c), secondo il modello
descritto  nella figura 2 allegata al presente decreto. Tali cartelli
devono  essere  disposti,  a  cura  dei  rispettivi enti proprietari,
gestori o concessionari dei luoghi di impianto, nel modo seguente:
    a)  posti di frontiera stradali: dimensioni normali, o ridotte in
caso  di  necessita',  rivolti verso i veicoli che entrano in Italia,
collocati  nel  punto  in  cui,  ultimate  le formalita' di ingresso,
inizia la strada o l'autostrada in territorio italiano;
    b) porti ed aeroporti: dimensioni normali, oppure ridotte in caso
di   necessita',   collocati   all'uscita   dell'area   portuale   od
aeroportuale, nel punto di ingresso nella viabilita' normale;
    c)  terminali  F.S. "auto al seguito", "auto + treno": dimensioni
ridotte, posti all'uscita delle pertinenze ferroviarie e nel punto di
immissione nella viabilita' urbana.
  Gli  enti  cui spetta l'apposizione dei segnali di cui sopra devono
provvedervi  immediatamente,  sostituendo  i  cartelli  installati in
precedenza.