Art. 6. I segnali indicativi dei limiti di velocita' sono contenuti in un cartello con fondo interamente rifrangente di forma rettangolare, di dimensioni normali di cm 200 x 380 e ridotte di cm 130 x 240 secondo il modello descritto nella figura 1 allegata al presente decreto. Su cartelli abbinati ai precedenti, o immediatamente successivi, di dimensioni normali di cm 200 x 380 o ridotte di cm 130 x 240, debbono indicarsi i periodi di cui all'art. 1, punto c), secondo il modello descritto nella figura 2 allegata al presente decreto. Tali cartelli devono essere disposti, a cura dei rispettivi enti proprietari, gestori o concessionari dei luoghi di impianto, nel modo seguente: a) posti di frontiera stradali: dimensioni normali, o ridotte in caso di necessita', rivolti verso i veicoli che entrano in Italia, collocati nel punto in cui, ultimate le formalita' di ingresso, inizia la strada o l'autostrada in territorio italiano; b) porti ed aeroporti: dimensioni normali, oppure ridotte in caso di necessita', collocati all'uscita dell'area portuale od aeroportuale, nel punto di ingresso nella viabilita' normale; c) terminali F.S. "auto al seguito", "auto + treno": dimensioni ridotte, posti all'uscita delle pertinenze ferroviarie e nel punto di immissione nella viabilita' urbana. Gli enti cui spetta l'apposizione dei segnali di cui sopra devono provvedervi immediatamente, sostituendo i cartelli installati in precedenza.